La sezione filtro favorevole alla impugnazione dell’estratto di ruolo unitamente agli atti presupposti

by admintrib

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6837, del 2 marzo 2022 della sesta Sezione (Pres. Mocci, Rel. Mondini), si occupa della vicenda di una contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento e il ruolo sotteso una volta acquisita la conoscenza di tali carichi pendenti attraverso l’estratto di ruolo.

La CTR della aveva ritenuto inammissibile l’originario ricorso in quanto diretto contro un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella di pagamento, senz’altro nel caso di specie non notificata in modo rituale.

Il tema come è noto è particolarmente “caldo” dato che L’art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Tuttavia, è ammessa l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:

  • per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,
  • oppure per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,
  • o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La norma, quindi, limita le possibilità di difesa del contribuente che sono previste in materia di contenzioso tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 32.12.1992, n. 546, secondo cui “il ricorso può essere proposto avverso: … d) il ruolo e la cartella di pagamento” il cui complemento si rinviene al successivo art. 2, comma 2, secondo cui “la notficazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione dei ruolo”.

Il dibattito odierno verte quindi sulla retroattività (oltre che sulla conformità a Costituzione) della nuova norma.

Vale allora la pena di estrapolare il passaggio dell’Ordinanza nella quale si legge: “E’ stato ancora affermato che « L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’autonoma impugnativa dell’estratto, non ostandovi il disposto dell’art. 19, comma 3, del d.Igs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019); 3. la decisione di inammissibilità dell’originario ricorso è quindi errata. La sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio”

 

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