Se in giudizio viene decisa la riduzione della pretesa erariale e l’Amministrazione finanziaria si adegua alla decisione, rideterminando il credito al ribasso, non è necessaria l’emissione di una nuova cartella di pagamento. Il nuovo credito, più limitato del precedente, è già compreso nell’importo richiesto e non va necessariamente notificata una nuova cartella di pagamento, a condizione che ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 30410 pubblicata il 17 ottobre 2022 (Pres. Manzon, Rel. Nonno).
La vicenda vedeva una società ricorrere contro una cartella di pagamento per imposte dirette ed IVA. I gradi di merito erano sfavorevoli alla ricorrente.Avverso la decisione del giudice d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con uno specifico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la CTR aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria abbia legittimamente corretto il proprio errore di calcolo contenuto nella cartella con la emissione di un nuovo ruolo, senza annullamento della cartella impugnata.
La Corte ricorda i propri precedenti secondo cui «la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare “sua sponte” la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione» Cass. n. 14547 del 28/05/2019; sottende il medesimo principio Cass. n. 22804 del 09/11/2015 in materia di riduzione di iscrizione ipotecaria).
Nel caso di specie, la CTR aveva dato atto che vi era stata una integrazione della precedente iscrizione a ruolo con ridefinizione della pretesa tributaria, sottintendendo che non sia necessario l’annullamento della cartella di pagamento e l’emissione di una nuova cartella;
Si deve pertanto ritenere che l’Amministrazione finanziaria abbia legittimamente ridotto le proprie pretese di cui alla cartella impugnata in ragione della nuova iscrizione a ruolo, senza necessità di annullare la cartella precedentemente emessa e di emettere una nuova cartella di pagamento;
Resta solo un dubbio nel lettore. Ovvero se il ruolo viene trasmesso al Concessionario, ma il contribuente riceve solo la comunicazione del carico esattoriale attraverso la cartella, come può quest’ultimo sapere che la riduzione è stata operata senza che vi sia una nuova notifica dell’importo corretto? Ma forse disponendo degli atti di causa tale domanda troverebbe una soluzione, che ci sembra fondamentale.
