La rivalutazione delle partecipazioni non è rinunciabile. Non è una dichiarazione di scienza, ma configura una volontà negoziale. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato e far venire meno gli effetti.

by Luca Mariotti

Interessante caso quello esaminato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29594 (Pres. Cristiano, Rel. Stalla).

Una contribuente aveva aderito al regime della prima rivalutazione delle partecipazioni (Articolo 5 Legge 448/2001). Una volta pagata la prima rata, non aveva però effettuato altri versamenti. Arrivato il recupero dell’imposta sostitutiva, era iniziata la causa, conclusa nei gradi di merito con la vittoria della parte privata.

La commissione tributaria regionale, in particolare aveva rilevato che la mancata corresponsione delle due rate successive era stata dalla contribuente motivata con la mancanza della disponibilità finanziaria necessaria che determinava la rinuncia al regime fiscale sostitutivo di favore. Tale rinuncia doveva ritenersi ammissibile pur dopo il versamento della prima rata (oggetto di istanza di rimborso dedotta in separato contenzioso), trattandosi di regime opzionale al quale la contribuente aveva aderito a causa di un errore, ritenuto sempre emendabile. La revocabilità della istanza di rivalutazione avrebbe determinato, del resto, l’applicazione di un regime di tassazione più favorevole per l’amministrazione finanziaria in occasione della successiva vendita delle partecipazioni.

Per la Corte esiste un orientamento consolidato nel senso di precludere al contribuente la possibilità di far venir meno (ottenendo il rimborso delle rate versate, ovvero sottraendosi al versamento di quelle ancora dovute) gli effetti della rivalutazione esperita.

I passaggi fondamentali di tale orientamento possono così riassumersi (Cass. 19382/18; 13406/16; 24953/15; 3410/15; 5477/10 ed altre). L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione costituisce manifestazione unilaterale di volontà e non si risolve, pertanto, in mera enunciazione di un fatto o in dichiarazione di scienza (tanto che la disposizione in esame non richiede, per il suo perfezionamento, l’inserimento in dichiarazione, quanto la redazione di perizia giurata ed il versamento dell’imposta sostitutiva). Proprio perché espressione di volontà negoziale, sono a tale opzione applicabili non già i principi generali sulla emendabilità dell’errore in dichiarazione, bensì quelli sulla normale irretrattabilità della manifestazione di volontà negoziale unilaterale pervenuta a conoscenza della controparte (artt.1324, 1334 cod.civ.). Tale conoscenza, nel caso di specie, si realizza con il versamento per intero dell’imposta sostitutiva ovvero con il versamento della prima rata.

Non viene ritenuta rilevante la circostanza che l’abdicazione dal regime agevolato di rivalutazione potesse in ipotesi comportare, in applicazione del regime ordinario di tassazione della plusvalenza, un maggior introito per l’erario. Per la Corte si tratta di argomento non giuridico, meramente eventuale (perché subordinato alla effettiva cessione della partecipazione), ed inoltre incidente sul generale principio di certezza e stabilità sia del rapporto giuridico tributario in quanto tale, sia delle procedure di definitiva acquisizione delle preventivate entrate pubbliche.

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