“La rinuncia a titolo oneroso al diritto di opzione deve redditualmente ritenersi equiparabile alla cessione a titolo oneroso dello stesso, poiché in tal caso si assiste, da un lato, alla perdita del diritto da parte del titolare a fronte della percezione di un corrispettivo e, dall’altro, in capo al soggetto che paga tale corrispettivo, al conseguimento di un vantaggio economico, rappresentato dall’accrescimento del valore reale delle azioni che in realtà sono state sottoscritte al valore nominale”.
Questo il principio di diritto affermato con sentenza n. 26148 del 5 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Lenoci).
Nei fatti il Tribunale di Ancona dichiarava la nullità delle delibere assunte da un Istituto di credito (emissione di un prestito obbligazionario con conversione forzosa in azioni riservato ad un unico socio) in quanto lesive del diritto di opzione spettante ai soci. A seguito di accordo transattivo le banche versavano in favore degli azionisti (che avrebbero rinunciato al diritto di opzione loro riservato) la somma di € 20.000.000,00 da ripartire in proporzione al numero delle azioni detenute con impegno all’abbandono del contenzioso giudiziario in essere. Al fine di conoscere le modalità di tassazione della somma ricevuta, uno dei soci presentava all’Agenzia delle entrate istanza di interpello, prospettando le seguenti soluzioni: 1) in via principale, tale somma non sarebbe stata tassabile, attenendo solamente ad una reintegrazione del patrimonio del contribuente; 2) in via subordinata, tale somma sarebbe stata tassabile con imposta sostitutiva del 12,50% (rientrando tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., ovverossia i redditi conseguiti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in soggetti IRES). La D.R.E. delle Marche sosteneva la non correttezza delle soluzioni proposte dalla parte, e prospettava invece la tassabilità della somma in questione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R., quale corrispettivo derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere”. Il contribuente, non condividendo la soluzione proposta, avendo già provveduto a pagare le relative imposte proponeva istanza di rimborso in via principale per la somma di € 10.896,02, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero, in via subordinata (ove si fosse ritenuta applicabile l’imposta del 12,50%), per l’importo di € 7.563,52. L’Ufficio rigettava l’istanza e avverso tale silenzio-rifiuto il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Ancona la quale lo rigettava integralmente. La CTR della Marche accoglieva invece l’appello e disponeva che il reddito dichiarato dall’appellante, percepito in esecuzione dell’accordo transattivo in oggetto, dovesse essere sottoposto ad imposizione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R., con conseguente assoggettamento dello stesso al regime fiscale di cui all’art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis) e lett. l) del T.U.I.R.
Alla Corte viene dunque chiesto di valutare la corretta applicazione della norma di cui all’art. 67 T.U.I.R; in particolare verificare cosa sia stato remunerato con l’atto transattivo sottoscritto fra il contribuente e l’Istituto di credito, con ciò guardando alla ragion d’essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non sulla mera transazione) il regime fiscale appropriato.
Come evidenziato dai Giudici di Legittimità ponendo fine alla lite insorta, il contribuente ha sostanzialmente rinunciato a far valere il suo diritto di opzione, cioè una parte significativa dei diritti connessi al suo status di socio dell’Istituto di credito; rinuncia questa avvalorata da alcune circostanze quali: a) proprio la lesione di quel diritto aveva indotto il contribuente a muover lite alla Banca; b) con l’abbandono della lite in appello il contribuente rinunciava a far valere il suo diritto di opzione; c) il risarcimento accordato era commisurato per ciascun socio alla sua partecipazione societaria, quindi proporzionato al diritto di opzione rinunciato; d) il ricorrente in primo grado, unitamente agli altri soci che hanno impugnato le delibere, non ha mai perso diritto di opzione ed i diritti di voto connessi alla loro qualità, stante anche la declaratoria di nullità della delibere assembleari.
La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha dunque confermato da un punto di vista reddituale l’equiparazione della rinuncia a titolo oneroso al diritto di opzione alla cessione a titolo oneroso dello stesso: nel caso in esame attraverso la transazione (e quindi la rinuncia ai giudizi di impugnazione), i soci hanno rinunciato all’esercizio del diritto di opzione (e quindi hanno disposto di esso), e non invece assunto uno specifico obbligo di fare, non fare o permettere.
Gli Ermellini non hanno peraltro mancato di sottolineare come la stessa Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 52/E del 2004, punto 2.2.5) avesse ricondotto “la cessione di partecipazione, titolo o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio” ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis).
Non solo, la Corte, confutando la tesi erariale, ha evidenziato come guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell’istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale. Con la conseguenza che ogni operazione – più o meno fiscalmente onerosa, ovvero di tassazione incerta – può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare e rimettendo alla disponibilità delle parti uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell’esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
