La presunzione legale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche trova ulteriore conferma.

by AdminStudio

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Tributaria, 19 marzo 2026, n. 6530 (Pres. Lume, Rel. Taraschi), si colloca nel solco ormai ben tracciato della giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione e deducibilità dei costi di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ribadendo la portata della presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002.

La vicenda prende le mosse dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, con recupero a tassazione, tra l’altro, dei costi relativi a sponsorizzazioni sportive ritenuti indeducibili, con riflessi ai fini Irap, Iva e Irpef da partecipazione. I contribuenti avevano invocato l’applicazione dell’art. 90, comma 8, sostenendo che le spese di sponsorizzazione corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche dovessero essere considerate, per presunzione legale, spese di pubblicità integralmente deducibili, entro il limite quantitativo fissato dalla norma.

Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano accolto le doglianze dei contribuenti sul punto, ritenendo sussistenti i presupposti per l’operatività della presunzione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 l. n. 289/2002 e, dall’altro, vizi motivazionali della sentenza di appello in relazione agli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.

Secondo AdE, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la prova – peraltro ritenuta “incontestata” – di tutti i presupposti di legge, e in particolare del requisito della “specifica attività promozionale” svolta dal soggetto sponsorizzato, limitandosi a richiamare l’esposizione del logo della società sulle maglie e sugli striscioni, senza un adeguato riscontro probatorio. Le doglianze si appuntavano, in concreto, sul contenuto del contratto di sponsorizzazione con una associazione sportiva dilettantistica, che prevedeva un ampio ventaglio di facoltà promozionali (esposizione del logo in palazzetti, utilizzo dell’immagine sponsorizzata per campagne pubblicitarie, partecipazione a trasmissioni, interviste, meeting, ecc.), a fronte del quale, nel processo verbale di constatazione, erano state effettivamente riscontrate solo alcune fotografie e una brochure informativa, ritenute dall’Ufficio insufficienti a dimostrare la reale esecuzione dell’attività promozionale pattuita.

La Corte di cassazione respinge il ricorso, riconoscendo la correttezza dell’impostazione seguita dal giudice di merito e offrendo l’ennesima, chiara ricostruzione della disciplina in materia. Viene richiamato, anzitutto, il testo dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, che qualifica come spese di pubblicità – e dunque integralmente deducibili – i corrispettivi in denaro o in natura erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (nonché delle fondazioni e associazioni sportive scolastiche ivi indicate), entro il limite di 200.000 euro annui, quando siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

La Corte ribadisce che tale disposizione configura una “presunzione legale assoluta” di inerenza e di congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, a condizione che ricorrano cumulativamente quattro presupposti: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti, le spese sono, per legge, considerate spese di pubblicità, senza che l’Amministrazione possa più mettere in discussione, in via induttiva o valutativa, l’inerenza o la congruità dell’investimento, né invocare profili di antieconomicità.

Sotto questo profilo, l’ordinanza si pone in perfetta continuità con gli arresti precedenti (tra cui vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 4612/2023, n. 14232/2017, n. 8981/2017, n. 1420/2018, n. 13508/2018, n. 8540/2020, n. 21452/2021, n. 18726/2024), che hanno progressivamente consolidato l’interpretazione favorevole al contribuente, valorizzando la ratio di promozione dello sport dilettantistico sottesa alla norma agevolativa. La “nuova regola applicabile”, ormai stabilizzata, è che, in presenza dei quattro presupposti tipizzati, la presunzione opera in modo pieno, precludendo ogni sindacato sulla congruità economica della spesa e sulla sua convenienza rispetto ai risultati conseguiti.

Nel caso concreto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta (rilievi fotografici, brochure informativa, materiale relativo agli eventi sportivi), che l’associazione sportiva aveva effettivamente portato il simbolo della società sulle maglie e sugli striscioni, svolgendo così una specifica attività promozionale in favore dello sponsor. La Cassazione considera tale valutazione come tipico apprezzamento di merito, sorretto da motivazione logica e sufficiente, non sindacabile in sede di legittimità sotto le vesti di una violazione di legge.

L’Agenzia delle entrate, pur formalmente denunciando la violazione dell’art. 90 l. n. 289/2002, in realtà sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici (quantità e qualità del materiale promozionale prodotto, effettiva ampiezza dell’attività di promozione svolta), operazione che è estranea al perimetro del giudizio di cassazione. La Corte richiama, a questo proposito, i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto e sulla motivazione, sottolineando come la doglianza si risolva in una contestazione della “valorizzazione degli elementi istruttori” e non in una vera violazione di norme di diritto.

Ne discende anche il rigetto della censura relativa alla pretesa “anomalia motivazionale” della sentenza di appello: la motivazione della CGT-2 è ritenuta pienamente conforme ai canoni di cui all’art. 132 c.p.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in quanto espone con chiarezza le ragioni del convincimento, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità. Non ricorrono, quindi, quei casi limite di motivazione meramente apparente o incomprensibile che potrebbero integrare un vizio processuale rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c.

La decisione si chiude con il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate e la condanna alle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato, stante la natura di parte pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

 

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