La presenza di lavoratori “in nero” non legittima da sola l’accertamento induttivo.

by Luca Mariotti

Non è vero il principio per cui il rilevamento presso un’azienda della presenza di lavoratori in nero faccia scattare necessariamente i presupposti per un accertamento induttivo.

Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 2466 del 31 gennaio 2017 della quinta sezione (presidente Tirelli, relatore Fuochi Tinarelli).

L’induttivo a cui la Corte fa riferimento peraltro parrebbe, stante il generico riferimento all’articolo 39 del decreto sull’accertamento, riferirsi per certi aspetti al primo comma lett. d) (il riferimento alle presunzioni qualificate), per altri (la contabilità inattendibile – come risultato peraltro del ragionamento induttivo più che come presupposto dello stesso, e dunque con qualche dubbio di lettura) al comma secondo dello stesso articolo.

Secondo la Corte infatti “È ben vero che in tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., sicché, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è ammissibile l’accertamento induttivo del reddito qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile”.

Nella vicenda in esame, si era rilevata la presenza di lavoratori in nero in azienda. Ma ciò coinvogeva due soli lavoratori e anche in termini retributivi avrebbe inciso in termini marginali rispetto alla complessiva attività svolta.

Orbene, la CTR ha ritenuto che “la presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo” rilevando che “il verbale di ispezione dell’INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarità relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall’apposita documentazione obbligatoria”.

In questo modo, secondo la Cassazione, si omette di chiarire, alla luce della realtà aziendale, le ragioni di una tale valutazione, né si illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l’iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravità e sufficienza tali da far ritenere l’intera contabilità complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l’accertamento induttivo.

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