La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi nessuna pretesa tributaria nei suoi confronti non è legittimata a impugnarlo in proprio.

by AdminStudio

“La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 12864 del 14 maggio 2025 (Pres. Giudicepietro, Rel. Cataldi)

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un soggetto che aveva ricevuto la notifica di un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, ed a lui indirizzato . nella qualità di “rappresentante fiscale per soggetto non residente”.

I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione, decisione poi confermata in appello. Ciò sul presupposto che la pretesa tributaria riguardava solamente la società e non il soggetto destinatario della notifica. Peraltro i Giudici di merito avevano escluso ogni coinvolgimento del predetto soggetto seppur in ipotesi in funzione di amministratore di fatto.

Nel giudizio per cassazione il ricorrente ha insistito sulla tesi della violazione del principio di legalità e della tutela giurisdizionale anche in presenza di notifiche anomale.

La Corte rammenta un isolato precedente di legittimità che ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare, in proprio, l’atto impositivo, diretto alla società, da parte del soggetto che ne abbia ricevuto la notifica, e solo per il fatto di averla ricevuta, anche se contesti di esservi legittimato (Cass. n. 4622 del 26-02-2009).

Tuttavia, si tratta di un precedente isolato e comunque superato da altre pronunce che, ad esempio, hanno negato la legittimazione e l’interesse ad impugnare della persona fisica che, in un atto di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto (Cass. n. 9282 del 07/06/2012;Cass. n. 7763 del 20/03/2019); oppure hanno escluso che la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale sia stato emesso sia idonea, in linea generale, a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e quindi di soggetto legittimato a proporre l’opposizione, quando, in base ai dati forniti dal decreto stesso, eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso, non sussista alcun dubbio sulla diversa identità del debitore ingiunto (Cass. n. 7523 del 18/06/1992;Cass. n. 9911 del 05/05/2011); o hanno negato la legittimazione dell’amministratore di fatto (che pure, in quel caso, agiva in nome della società) ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società per obbligazioni tributarie ad essa relative, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è estraneo (Cass. n. 26702 del 12/09/2022;Cass. n. 29474 del 21/10/2021).

Per quanto si tratti di fattispecie eterogenee sotto il profilo sostanziale e processuale, se ne ricava, per quanto qui può interessare, un principio comune, secondo cui la mera ricezione della notificazione di un atto impositivo, inequivocabilmente diretto ed intestato ad un soggetto diverso, non legittima, di per sé sola, il ricevente all’impugnazione dell’atto notificatogli.

Nel caso specifico, proseguono i Giudici di Legittimità, vi è ancora da chiedersi se la legittimazione del soggetto destinatario della notifica in proprio possa discendere dal supposto interesse derivante dalla circostanza che, nell’atto in questione, gli vengono attribuite le qualità di rappresentante fiscale e di amministratore di fatto della società, sulle quali potrebbero innestarsi le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’ ipotetico inadempimento di doveri connessi a tali rapporti con il fisco. Al riguardo, deve tuttavia ribadirsi che nell’atto in questione non vengono imputate alla persona fisica ricorrente né obbligazioni a titolo d’imposta, neppure in via solidale, né sanzioni.

È pertanto nei confronti di eventuali atti impositivi, sanzionatori o di riscossione, diretti nei suoi confronti, che lo stesso soggetto potrà indirizzare eventualmente la propria impugnazione, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità. Pertanto, come questa Corte ha già rilevato, l’interesse del (supposto) amministratore ad impugnare in proprio l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società non può individuarsi dall’esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovano la loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che vanno accertati dall’Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l’amministratore potrà svolgere le sue difese, ivi inclusa quella relativa all’insussistenza della supposta qualità (cfr., in motivazione, Cass. n. 29474 del 21/10/2021, cit.).

La sentenza dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. C’è davvero da chiedersi, considerando gli aspetti “kafkiani” del nostro sistema impositivo, se, nei panni del notificato non avremmo attivato e perseguito lo stesso percorso difensivo, ad onta delle considerazioni plausibilissime della Suprema Corte….

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481