“Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza”.
Questo il principio di diritto enunciato con Ordinanza n. 11011 del 24 aprile 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Iofrida, Rel. Succio)
La controversia trae origine da un accertamento nei confronti di una ASD, cui l’Amministrazione finanziaria contesta la decadenza dal regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, con rideterminazione del reddito d’impresa e recupero di IVA. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ma la CTR ribaltava la decisione favorevole ai contribuenti, accogliendo le doglianze dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la nullità del giudizio di secondo grado per mancata fissazione della pubblica udienza, richiesta in modo rituale e tempestivo, e per avere la CTR deciso la causa in camera di consiglio, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La Corte ha accertato che l’istanza di discussione in pubblica udienza era stata notificata all’Ufficio e successivamente depositata presso la segreteria della CTR entro il termine di trenta giorni dalla notifica, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 546/1992. La sentenza di appello veniva pronunciata all’esito della trattazione in camera di consiglio e non in pubblica udienza, di fatto mai celebrata.
Sul piano giuridico la Cassazione ribadisce il consolidato principio per cui, in materia tributaria, la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere non solo depositata ma anche notificata alle parti costituite, non essendo sufficiente il solo deposito. Nel caso concreto, il contribuente aveva adempiuto ad entrambi gli oneri, come documentalmente provato. Accertata la ritualità dell’istanza, la Corte afferma che incombeva sulla CTR l’obbligo di fissare la pubblica udienza e di trattare la causa con discussione orale, ove i difensori fossero comparsi; la decisione assunta in camera di consiglio, in assenza di tale udienza, determina una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa.
Il Collegio aderisce così ad un orientamento rigoroso: la mancata fissazione dell’udienza di discussione, a fronte di istanza ritualmente proposta, integra di per sé una lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che la parte sia tenuta a indicare quali specifiche difese avrebbe svolto oralmente né a dimostrare un concreto pregiudizio subito. La discussione orale – ove richiesta – è considerata espressione genuina e non meramente accessoria del diritto di difesa, sul piano funzionale equiparata alle difese scritte (comparse, memorie conclusionali) previste dall’art. 190 c.p.c. In questo solco la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite del 2021 in tema di violazione dell’art. 190 c.p.c., valorizzandone la portata generale: le garanzie sul contraddittorio e sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa sono trasversali e trovano applicazione anche nel processo tributario.
La decisione prende posizione rispetto ad un indirizzo più “economico-processuale” che, in una logica di equivalenza tra scritto e orale, riconduce la mancata celebrazione dell’udienza pubblica ad una mera irregolarità, richiedendo alla parte di specificare quali aspetti difensivi sarebbero stati ulteriormente sviluppati in udienza per configurare una reale lesione del diritto di difesa. La Corte critica tale approccio, rilevando che queste pronunce non si confrontano adeguatamente con i principi di sistema affermati dalle Sezioni Unite nel 2021 e ribadendo che il principio di ragionevole durata del processo, pur costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., non può prevalere sulle regole che presidiano il contraddittorio e il diritto di difesa. Il “giusto processo”, anche alla luce dell’art. 6 CEDU, non si esaurisce nella rapidità, ma si sostanzia nella possibilità, per le parti, di interloquire compiutamente nelle varie fasi del giudizio.
Conseguentemente, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
