La Dichiarazione IVA del curatore per le operazioni anteriori la procedura concorsuale fa sorgere il diritto al rimborso dei versamenti effettuati in eccedenza, al pari della dichiarazione iva annuale.

by Luca Mariotti

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 23251 depositata il 28 agosto 2024 (Pres. Luciotti, Rel. Leuzzi), si occupa, con una sintetica motivazione, delle impugnazioni nel processo tributario riaffermando che “ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo”. Esso infatti “ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo”.

Nel caso specifico il ricorrente, con un unico motivo, lamentava l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che l’indicazione dei motivi di ricorso “possa ritenersi adempiuta attraverso il rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso”.

La Corte richiama il consolidato principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d’altronde conforme all’insegnamento della Corte stessa, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo (art. 18 e 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011).

Non è pertanto consentito, nell’impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell’art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem.

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo”.

Il ricorso viene quindi rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

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