L’Ordinanza 3 maggio 2025 n. 11596 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rel. Gori) respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribadendo un consolidato principio: quello per il quale se è vero che la dichiarazione integrativa implica il ricalcolo dei termini di accertamento dal momento della presentazione dell’integrazione (onde ripristinare le originarie facoltà degli Uffici) proprio in virtù di tale logica lo slittamento del termine non può valere per i contenuti originari della dichiarazione che non sono oggetto di integrazione.
L’Ade deduceva infatto nel giudizio di cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, lettera a),D.P.R. 602/1973, 1, comma 640,L. 190/2014; 10L. 212/2000 da parte del giudice di appello per non aver tenuto conto che la tempestività della notifica della cartella di pagamento si giustifica in ragione della dichiarazione integrativa.
Il motivo viene considerato inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi. Infatti, rileva la Corte, il giudice ha escluso la sussunzione della fattispecie nella disciplina dell’art. 1, comma 640,L. 190/2014, con riferimento alla dichiarazione integrativa nel caso di specie sulla base di un preciso accertamento fattuale.
La norma prevede infatti che i termini di notifica delle cartelle a seguito di controllo automatizzato o formale e termini di decadenza dall’esercizio del potere di accertamento decorrono dalla presentazione dell’integrativa, a favore o a sfavore, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione e il giudice ha accertato che, con riferimento all’IVA, non è intervenuta alcuna integrazione.
La giurisprudenza della Corte (v.Cass. ordinanza n. 2735 del 31 gennaio 2022) ha quindi interpretato la disposizione nel senso che, in caso di dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento che deriva dal controllo automatizzato decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo per ciò che riguarda gli elementi oggetto di integrazione.
La CTR ha escluso che l’IVA sia stata oggetto di integrazione e che la cartella di pagamento riguarda l’IVA relativa all’anno di imposta 2013. Sulla base di tale accertamento, la consequenziale statuizione di non applicabilità alla fattispecie dell’art. 1, comma 640,L. 190/2014è logica e in linea con la giurisprudenza della Corte stessa.