La definizione agevolata della s.n.c. non pregiudica la difesa del singolo socio.

by AdminStudio

Con l’Ordinanza n. 2489 del 5 febbraio 2026 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Macagno, Rel. Fracanzani) affronta una questione di primaria importanza per il diritto tributario: l’estensione degli effetti della definizione agevolata della società di persone ai soci.

In particolare, la Corte ha ribadito che “la definizione agevolata della società di persone non può pregiudicare o limitare il diritto di difesa del socio che risulta legittimato e portatore di interesse proprio alla contestazione -in radice- della pretesa nei confronti della società, da cui trova scaturigine la ripresa a tassazione che lo riguarda”.

Il caso riguarda una contribuente, socia di una S.n.c., che aveva impugnato l’avviso di accertamento IRPEF derivante da una rettifica del reddito societario effettuata con metodo analitico-induttivo. Nonostante il primo grado avesse accolto il ricorso evidenziando l’illegittimità dell’accertamento (poiché la società era congrua e coerente con gli studi di settore), la CTR aveva ribaltato la decisione sul presupposto che la società avesse definito la pendenza con una procedura agevolata, rendendo così l’accertamento “cristallizzato” anche per il socio.

La Suprema Corte censura fermamente tale automatismo, ribadendo che la definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98/2011 scelta dalla società non si estende ai soci in assenza di una loro specifica istanza (cfr. Cass. VI-5 n. 15076/2020, ma già Cass. V, n. 14490/2016; successivamente Cass. V, n. 29162/2022).

Gli Ermellini evidenziano come la società e i soci siano titolari di una distinta e autonoma soggettività fiscale: mentre la pretesa verso l’ente riguarda l’IRES (o comunque l’imponibile societario), quella verso il socio riguarda l’IRPEF, configurando avvisi di accertamento tecnicamente distinti (Cass. V, n. 29162/2022).

In sostanza secondo i Giudici impedire al socio di contestare nel merito l’accertamento societario “presupposto” significherebbe ledere il suo diritto di difesa (art. 24 Cost.), rendendolo vittima di scelte di convenienza operate da terzi: il giudice di merito non può considerarsi vincolato dalla transazione o dal condono della società, ma deve procedere a un autonomo vaglio della legittimità della pretesa tributaria originaria.

Nel caso di specie, la Corte ha rinviato alla CTR per verificare se effettivamente sussistessero i presupposti per l’accertamento analitico-induttivo, dovendosi ignorare gli effetti della definizione agevolata societaria ai fini della posizione individuale della socia.

 

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