Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, che testualmente dispone “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”, è illegittima l’irrogazione delle sanzioni amministrative per cause di forza maggiore.
A tal fine, l’esimente della forza maggiore deve dipendere da fatti estranei alla volontà del contribuente.
Tali riferimenti sono alla base della Sentenza che ci viene segnalata e commentata dall’Avv. Maurizio Villani. Precisamente la Sentenza n. 2042/02/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Nel caso di specie, la società contribuente ha dimostrato come nessun dolo e nessuna colpa poteva esserle addebitabile per il mancato versamento dell’Iva, in virtù del fatto che, nel corso degli ultimi anni a causa della crisi congiunturale, molti clienti avevano rinunciato ad alcuni servizi offerti dalla società ritenuti non indispensabili, ovvero avevano richiesto servizi diversi aventi un costo inferiore, con conseguente aumento dei crediti non riscossi.