L’ordinanza n. 1206 del 20 gennaio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Pres. Lo Sardo, Rel. Liberati) affronta una questione di particolare rilievo sistematico in tema di autotutela tributaria e di impugnabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria, chiarendo i confini tra esercizio del potere di autotutela in senso proprio e rinnovazione della pretesa impositiva a seguito di un mutamento sopravvenuto del presupposto d’imposta.
In particolare i Giudici hanno enunciato il principio di diritto per cui “L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza (art. 287 c.p.c.), non costituisce una manifestazione del potere di autotutela, ma, stante il mutamento sopravvenuto del presupposto impositivo rispetto all’originario avviso di liquidazione, integra una reiterazione del potere di imposizione, traducendosi nella rinnovazione della pretesa impositiva e, quindi, nell’emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile ai fini di una liquidazione ex novo dell’imposta di registro, rispetto al quale non può negarsi l’autonoma impugnabilità da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario”.
La controversia origina dall’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva a due contribuenti il pagamento in solido dell’imposta di registro relativa ad una sentenza depositata dal Tribunale di Enna, che aveva deciso in materia di petizione ereditaria. Successivamente, a seguito di rettifica della sentenza nell’indicazione del valore imputabile all’asse ereditario, con ordinanza depositata dal medesimo Tribunale, l’ufficio emetteva un provvedimento di sgravio parziale rideterminando imposte, sanzioni e interessi. I contribuenti impugnavano tale provvedimento, contestando errori nel calcolo degli interessi, una doppia imposizione sull’asse ereditario e un difetto di motivazione. L’Ufficio, soccombente nei gradi di merito, ricorreva per Cassazione sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione contro un atto di autotutela parziale relativo a un avviso ormai definitivo.
La Corte ha affermato che il provvedimento con cui l’ufficio ridetermina l’imposta di registro dovuta su una sentenza civile, in conseguenza della successiva correzione del valore dell’asse ereditario operata dal giudice civile, non può essere qualificato come atto meramente riduttivo e non lesivo adottato in autotutela, bensì come espressione di una nuova pretesa impositiva fondata su un diverso presupposto oggettivo.
In tale prospettiva, secondo i Giudici l’atto si configura come un nuovo avviso di liquidazione sostitutivo del precedente, autonomamente impugnabile dal contribuente ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale che distingue l’istanza di autotutela volta a far valere vizi originari dell’atto impositivo, rispetto alla richiesta di adeguamento della pretesa fiscale a eventi sopravvenuti, sottolineando come, in quest’ultimo caso, non si realizzi una riapertura di termini decaduti, ma l’emersione di un nuovo rapporto giuridico tributario (Cass., 20/02/2006, n. 3608; Cass, 12/05/2010, n. 11457; Cass., 4/12/2020, n. 27806).
La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha inteso valorizzare il mutamento del presupposto impositivo quale elemento idoneo a trasformare l’intervento dell’amministrazione da attività correttiva interna a vera e propria reiterazione del potere di imposizione.
