“In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44delD.P.R. n. 602 del 1973- che non presuppongono la mora dell’Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione – maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'”accipiens”, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (cfr. Cass. T., n. 11189/2023).
Il principio viene ribadito dalla quinta Sezione della Corte di Cassazione nella Ordinanza 14 aprile 2025 n. 9696 (Pres. Leoci, Rel. Fracanzani) nel giudizio relativo a un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in relazione ad un cospicuo rimborso ottenuto nei gradi di merito da un importante istituto di credito a titolo Ires, indebitamente assolta per i alcuni anni di imposta, per non aver dedotto la quota deducibile del 10% dell’Irap complessivamente versata in tale annualità.
Secondo AdE sarebbe stata da censurare l’applicazione letterale da parte della CTR dell’articolo 44 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non darebbe rilievo alla peculiarità della fattispecie genetica del diritto al rimborso, relativa non ad un indebito originario (configurantesi nel diverso caso di imposta ab origine non dovuta), bensì alla introduzione dell’articolo 6 del D.L. n. 185/2008, che legittima la deducibilità forfettaria del 10% dalla data di entrata in vigore della novella normativa. Il combinato disposto delle norme che governano la materia difatti, dovrebbe condurre, secondo la prospettazione dell’Ufficio, a considerare la corretta decorrenza degli interessi dal momento in cui sorge per il contribuente il presupposto per ottenere il rimborso, presupposto coincidente con l’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. cit. Tale ultima disposizione, di natura sostanziale, è volta all’eliminazione di un presupposto impositivo, e per l’effetto non indica il dies a quo di maturazione degli interessi, dovendosi avere riguardo sotto tale profilo ai principi generali in materia di rimborso e restituzione di indebito, così come prospettati dall’art. 44D.P.R. n. 602/1973.
La Suprema Corte tuttavia, come detto, dissente dalla predetta prospettazione e precisa ulteriormente:
“Ed ancora, si è ribadito che in tema di rimborso d’imposte, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38e44delD.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre (Cfr.Cass. V, n. 25684/2016).”.
Come conseguenza il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene respinto con condanna alle spese.