La Corte di Cassazione disapplica l’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997 sulla base del principio di proporzionalità.

by Luca Mariotti

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs n. 471/1997 si ha la regola per cui “se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della differenza”.

Questo era il caso di una contribuente che aveva esposto in dichiarazione un credito inesistente per 93.580 euro. Tale credito era poi stato utilizzato solo per 580 euro. Quindi l’Amministrazione, nei gradi di merito, aveva contestato i 580 euro di imposta (rispetto ad una iniziale pretesa di 93.580), mantenendo la sanzione però a 93.580 euro, pari al credito indebitamente esposto in dichiarazione.

La CTR aveva ridotto anche la sanzione a 580 euro, ragguagliandola all’imposta effettivamente evasa.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella  Sentenza 28 settembre 2018 n. 23506 (Pres. Cristiano Rel. D’Ovidio) riconosce corretta, in diritto, la linea dell’Agenzia delle Entrate. Va però oltre al dato letterale della norma, applicando il principio di proporzionalità derivato dal trattato sull’Unione europea (Art. 5) e dalla giurisprudenza eurounitaria.

In pratica di fronte ad una norma che, letteralmente interpretata, condurrebbe a sanzionare con una somma di più di 93 mila euro una evasione di poche centinaia di euro, la Corte ritiene di disapplicare la norma interna sulla base del seguente principio di diritto, col quale rinvia al Giudice di merito la fissazione della sanzione:

“In materia di IVA la modalità di determinazione della sanzione prevista dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, che la ragguaglia ad una forbice dal cento al duecento per cento della differenza, eccede il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, attesa l’impossibilità di adeguare l’entità minima fissata per tale sanzione alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui la citata norma deve essere disapplicata in parte qua, in quanto contraria al diritto comunitario (così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C- 272/13), e la sanzione deve essere determinata ragguagliandola alle circostanze specifiche del caso concreto, secondo un criterio di graduazione che tenga conto del principio di proporzionalità”.

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