Con l’ordinanza n. 1266 del 20 gennaio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Bordon) torna a pronunciarsi sulla delicata questione della competenza territoriale e funzionale in materia di sanzioni tributarie a carico dei Responsabili dell’Assistenza Fiscale (RAF). Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, con particolare riferimento alla validità degli atti di riscossione emessi da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria privo di specifica attribuzione legislativa.
La vicenda trae origine dal controllo formale (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973) di un Modello 730/2015, a seguito del quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – procedeva a rettifica per il mancato perfezionamento di un ravvedimento operoso.
In virtù della responsabilità del RAF per il visto di conformità infedele, l’Ufficio formava il ruolo richiedendo al professionista il pagamento di una somma pari a tributi, sanzioni e interessi originariamente riferibili al contribuente.
Presentato ricorso per difetto di competenza, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva le doglianze del RAF. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di secondo grado invece ribaltava la decisione, ritenendo legittimo l’operato della Direzione Provinciale in quanto titolare delle funzioni operative legate al domicilio fiscale del contribuente.
In via preliminare, la Cassazione ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente. La Corte ha chiarito che l’annullamento di atti simili in precedenti giudizi non vincola il nuovo processo se i rapporti giuridici riguardano contribuenti diversi. L’identità della sola “questione interpretativa” di una norma non è sufficiente a invocare l’efficacia del giudicato oltre il caso specifico.
Il punto focale della sentenza riguarda l’accoglimento del primo motivo di ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997 ha una natura anche punitiva e deterrente, non meramente risarcitoria.
Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni (o richiedere le somme equivalenti) spetta esclusivamente alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (il RAF).
Nel caso specifico la formazione del ruolo da parte della Direzione Provinciale (competente invece per il controllo “a monte” sulla dichiarazione del contribuente) configurava un vizio di legittimità insanabile, che determina la nullità della cartella di pagamento.
Il ricorso per cassazione viene conseguentemente accolto.
