La Cassazione traccia i limiti ai poteri istruttori dei giudici tributari.

by Luca Mariotti

La Sentenza 18 dicembre 2015, n. 25465 della Corte di Cassazione, ribaltando le conclusioni sia della Commissione Tributaria Provinciale sia della Regionale (della Campania) accoglie le doglianze del contribuente che lamentava un errato utilizzo dei poteri istruttori di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 546/92.

In particolare con il primo motivo di ricorso si è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. nonché degli artt. 7 e 58 DLgs. 546/92 lamentando che la CTR abbia ordinato d’ufficio l’esibizione di documenti nella disponibilità di una parte che non aveva assolto all’onere probatorio a suo carico, in violazione del principio di terzietà e del combinato disposto degli artt. 7 e 58 DLgs. 546/92.

La CTR, infatti, all’esito dell’udienza di trattazione, dispose con ordinanza ex art. 58 DLgs. 546/92 che l’Agenzia delle Entrate, producesse in copia la cartella esattoriale corredata dalla relata di notifica della stessa ponendo a fondamento della propria statuizione tale produzione documentale, dalla quale risultava la notifica della cartella esattoriale al contribuente. Il quale invece aveva impugnato l’avviso di mora lamentando proprio la mancata notifica della cartella. E sul punto i fatti dimostrano che l’eccezione relativa alla mancata notifica della cartella esattoriale, atto presupposto dell’avviso di mora impugnato, risultava ritualmente proposta dalla contribuente sin dal ricorso introduttivo.

Da ciò la Corte desume la nullità della sentenza in quanto fondata su documenti acquisiti illegittimamente, in violazione del del disposto degli artt. 58 DLgs. 546/92 e 117 c.p.c.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudice di appello non è infatti più consentito ordinare il deposito di documenti (Cass. 13152/2014), non potendo il giudice sopperire con la propria iniziativa officiosa all’inerzia delle parti.

In tema di contenzioso tributario, del resto, ancora sotto la vigenza dell’art. 7, comma 3, del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva rilevato come il potere istruttorio riservato alle commissioni tributarie avesse il limite di non dover sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del relativo onere probatorio (Cass. 25769/14 e Cass. 4617/08).

Non possono dunque considerarsi “indispensabili”, secondo la formulazione dell’art. 58 comma 1 DLgs. 546/92, quelle prove che non sono state ritualmente prodotte in giudizio per inadempienza delle parti, non potendo tale lacuna essere colmata dall’esercizio dell’indicato potere giudiziale.

Non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti, la causa viene anche decisa nel merito, poiché, in assenza di prova della notifica della cartella esattoriale quale atto presupposto della sequenza procedimentale (Cass. SS.UU. 5791/2008), la conseguenza è la nullità dell’avviso di mora.

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