La Cassazione torna sulla non impugnabilità del rifiuto di autotutela.

by Luca Mariotti

La Sezione Tributaria con l’Ordinanza 32445 del 14 dicembre 2018 (Pres. Bruschetta, Rel. Succio), torna a trattare del tema dell’autotutela tributaria in rapporto agli strumenti di impugnazione degli atti dell’Amministrazione.

Secondo la Corte l’ autotutela tributaria – che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall’ autotutela nel diritto amministrativo generale – costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente (ex multis, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 aprile 2016, n. 7511; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 novembre 2015, n. 23765; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 novembre 2014, n. 24058; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 giugno 2010, n. 15451; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 maggio 2010, n. 11457; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 luglio 2009, n. 16097; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007, n. 7388; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 5 febbraio 2002, n. 1547; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 ottobre 1996, n. 8685).

In materia, quindi, proseguono i giudici di Legittimità, il privato può naturalmente sollecitarne l’esercizio, segnalando l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso.

Inoltre si rileva come, a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 11 c.1 lett. A) del D. Lgs. N. 159/2015, si sono aggiunti all’art. 2-quater del d.l. 564/1994 convertito in legge n. 654/1994 i commi da 1-sexies a 1- octies, stabilendo che “l’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente”. Pertanto, deve ritenersi che (soluzione rafforzata da tal successiva previsione legislativa) se da un lato si esclude la tutela giudiziaria per tali atti, ovviamente si consente che gli eventuali vizi dell’autotutela parziale, della quale lo sgravio parziale è una manifestazione in sede di riscossione dell’imposta, possa esser fatta valere in sede di impugnazione degli atti connessi, quali appunto la cartella di pagamento.

Un tema che si è svolto per decenni, che ha trovato una non felice collocazione nello Statuto del contribuente (dove si prevede solo l’intervento del “Garante”, anch’egli senza alcun potere coercitivo) e che ha visto una completa recente “debacle” nell’ordinanza 181/2017 della Corte Costituzionale. Pronuncia nella quale ritornano i temi del diritto amministrativo che, a nostro modesto parere, non possono coincidere con quelli del diritto tributario, presidiati da altre regole di garanzia. Diritto amministrativo che, come si può leggere sopra, è la premessa anche per l’ordinanza in commento.

Proprio per questo, malgrado tutto, riteniamo questo un tema ancora degno di approfondimento e sul quale ci riproponiamo di tornare presto nelle pagine del nostro approfondimento mensile.

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