Con l’ Ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37551 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella) torna sul termine di prescrizione dei tributi a riscossione periodica, cassando, a favore dei contribuenti, una sentenza della CTR che aveva applicato il termine ordinario di prescrizione decennale.
Viene confermata al riguardo, in generale, l’applicazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., il quale prevede che si prescrive nel termine breve quinquennale «ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi».
Ebbene, interpretando la predetta disposizione, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma citata va applicata a tutti quei tributi (es. TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) che «si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi» (Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 10/12/2014, n. 26013 in tema di contributi consortili). Infine, con ordinanza 25/06/2021, n. 14244, la stessa Corte di cassazione ha affermato che il diritto è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione il 2948 n. 4 c.c., ovverosia la prescrizione quinquennale.
Ne consegue che ha errato la C.t.r. nel ritenere i diritti consortili soggetti al termine prescrizionale decennale anziché a quello breve quinquennale previsto dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. 5.
Inoltre un caso a parte sono le tasse automobilistiche. Infatti in questo ambito l’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 2 del 1986 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 1986, prevede che «L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Pertanto, i giudici di appello avrebbero dovuto operare una distinzione nell’individuazione del termine prescrizionale tra le tasse automobilistiche e gli altri tributi di cui all’intimazione di pagamento, impugnate unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento e non invece individuare genericamente tale termine in quello decennale.
A tal riguardo viene ulteriormente ricordato, infatti, che con l’ordinanza 20 aprile 2021, n.10334, proprio sul recupero delle tasse automobilistiche, si è ribadito che la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ossia al 31 dicembre del terzo anno. (Cass. 25/08/2017, n. 20415).
