La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con Sentenza 24 aprile 2025 n. 10872 (Pres. Cataldi, Rel. Lume) accoglie il ricorso di una società che aveva contestato un atto di accertamento fondato sul previgente articolo 37-bis del DPR 600/73 in materia di elusione, sul presupposto l’atto impositivo non contenesse una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dalla società in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Ufficio proprio ai sensi dell’art. 37-bis, comma 4, D.P.R. indicato.
La Corte ricorda al riguardo che l’art. 37-bis, comma 4, così recita “L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2”.
Il comma 5 inoltre prescrive che “l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente”.
Costituisce ius receptum per la giurisprudenza in materia che in tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, commi 4 e 5, delD.P.R. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite (Cass. 30/01/2018, n. 2239, in continuità conCass. 16/01/2015, n. 693; nonché Cass. 28/11/2018, n. 30770;Cass. 26/07/2021, n. 21350).
Ciò premesso, rilevando che, nel caso specifico, è la stessa CTR ad affermare che la motivazione sulle ragioni fatte valere dal contribuente non è “dettagliata”, il che non corrisponde alla regola sopra indicata, secondo la quale la motivazione deve essere specifica, la Cassazione accoglie il ricorso.
Viene utile un tale precedente per leggere l’attuale normativa in tema di obbligo generalizzato di contraddittorio (articolo 6-bis Legge 27/07/2000, n. 212). Il terzo e quarto comma del citato articolo infatti prevedono:
“3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Dunque quando la norma prevede che l’atto impositivo debba motivare in ordine alle ragioni addotte dal contribuente, il principio di effettività del contraddittorio non dovrebbe ammettere deroghe. Almeno leggendo la sentenza in commento.
Il ricorso della società viene accolto, con decisione favorevole nel merito.