La recente Ordinanza n. 11429 del 28 aprile 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Lume) offre un passaggio di particolare interesse in tema di riconoscimento dei costi nel contesto dell’accertamento analitico-induttivo, proseguendo e affinando un’evoluzione giurisprudenziale ormai chiaramente orientata in senso più garantista per il contribuente.
La vicenda riguarda un accertamento fondato sul rinvenimento di documentazione extracontabile presso la sede dell’impresa, da cui l’Amministrazione ha desunto maggiori ricavi, procedendo al recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La CTR aveva sostanzialmente avallato il criterio dell’Ufficio, ritenendo che, rispetto ai maggiori ricavi accertati, la deduzione di costi correlati richiedesse, anche in presenza di un accertamento analitico-induttivo, la prova rigorosa della loro esistenza e inerenza, così da negare qualsiasi riconoscimento forfettario in assenza di specifica dimostrazione del contribuente.
La Cassazione censura tale impostazione, rilevando come il giudice regionale, dopo avere ricondotto il caso all’alveo dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973, abbia tuttavia applicato il più severo regime probatorio tipico della lettura tradizionale dell’art. 109 TUIR, secondo cui i costi non risultanti dalla contabilità possono essere dedotti soltanto se sorretti da elementi “certi e precisi”, interamente a carico probatorio del contribuente. Richiamando in primo luogo il consolidato principio in materia di accertamento induttivo puro, la Corte ribadisce che, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile o non ricostruibile, l’Ufficio è tenuto a determinare in via induttiva non solo i ricavi ma anche i costi, potendo questi ultimi essere riconosciuti in misura percentuale forfettaria, proprio perché la radicale inaffidabilità delle scritture impedisce di pretendere una prova analitica puntuale.
La Suprema Corte, facendo applicazione della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, afferma che la logica del riconoscimento forfettario dei costi non può rimanere confinata all’ipotesi di accertamento induttivo puro, ma deve estendersi, in chiave correttiva, anche alle fattispecie di accertamento analitico-induttivo. Viene così superata la lettura originaria, per cui in presenza di una contabilità in parte attendibile il contribuente sarebbe rimasto assoggettato alla rigida regola della prova “certa e precisa” dei costi non registrati, senza possibilità di ricorrere a criteri forfettari o presuntivi. La Corte sottolinea come una tale asimmetria conduca a risultati irragionevoli: si finirebbe per trattare più severamente, quanto alle possibilità di prova contraria rispetto alla presunzione legale di maggior reddito, il contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e perciò assoggettabile ad accertamento analitico-induttivo), rispetto a colui che, avendo omesso ogni scritturazione o tenuto scritture del tutto inattendibili, subisce un accertamento induttivo puro ma beneficia, proprio per ciò, della possibilità di vedersi riconosciuti dei costi in via forfettaria.
Muovendo dal dictum del giudice delle leggi, la Cassazione afferma allora che, anche nell’accertamento analitico-induttivo, il riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati non può essere subordinato esclusivamente alla disponibilità di una prova documentale piena, dovendo ammettersi, in coerenza con i principi di ragionevolezza, capacità contributiva e proporzionalità, una determinazione induttiva o forfettaria dei costi stessi, quando la natura e le modalità dell’attività accertata rendano evidente l’esistenza di componenti negative di reddito inerenti e normalmente necessarie alla produzione dei ricavi contestati.
La Corte ha dunque accolto il ricorso e giudicato erroneo il ragionamento della CTR, che aveva escluso la deducibilità dei costi per difetto di prova rigorosa della loro esistenza, senza considerare che, proprio perché si versava in un’ipotesi di accertamento analitico-induttivo, la struttura presuntiva dell’operazione di rettifica imponeva di tenere conto, anche in via estimativa, delle componenti negative fisiologicamente connesse ai maggiori ricavi.
