La Cassazione interpreta restrittivamente la disciplina PEX: inderogabile il requisito dell’iscrizione delle partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

by AdminStudio

Con sentenza n. 29442 (Pres. Cirillo, Rel. Cataldi) del 14 novembre 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma la propria restrittiva lettura in tema di agevolazione PEX. I Giudici hanno infatti ribadito l’inderogabilità del requisito della classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società due avvisi di accertamento con i quali procedeva al recupero delle maggiori imposte dirette derivanti dal disconoscimento della pretesa esenzione, ex art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare la plusvalenza conseguente alla cessione, nel 2006, di partecipazioni in una s.p.a., difettava del requisito dell’iscrizione, nel primo bilancio (quello del 2002) della contribuente chiuso durante il periodo di possesso delle partecipazioni cedute, nella categoria delle “immobilizzazioni finanziarie”, risultando piuttosto in tale scrittura contabile i relativi titoli iscritti nell’ “attivo circolante”. Soccombente nei primi due gradi del giudizio, la società ricorreva dunque per Cassazione.

Da un lato, i Giudici hanno respinto la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 87 t.u.i.r. sollecitata dalla contribuente, per eccesso di delega in violazione dell’art. 76 Cost., nella parte in cui subordina l’applicazione della disciplina PEX all’ iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (ovvero, per le partecipazioni già detenute, sin dal secondo esercizio precedente all’entrata in vigore dello stesso d.lgs.), “risultando tale prescrizione attuativa dei principi e dei criteri direttivi espressi dalla l. delega n. 80 del 2003, interpretata anche alla luce dei lavori preparatori, con riferimento alla necessaria stabilità della stessa partecipazione”.

Dall’altro, la Corte, sull’assunto che “il formante giurisprudenziale è nel senso di allineare, ove possibile, l’inquadramento fiscale ai criteri di redazione del bilancio civilistico, così come integrati ed esplicitati dai princìpi contabili nazionali” (Cass. nn. 1304/19; 16447/18; 25690/2016; 21621/15;23330/2013; 400/2013), ha respinto le ulteriori doglianze della contribuente che lamentava un errore di contabilizzazione in sede di redazione del bilancio.

La stessa società aveva infatti, a proprio favore, evidenziato una serie manifestazioni alternative e concludenti della volontà effettiva, già nel 2002, di non destinare la partecipazione ad un rapido smobilizzo, ma di mantenerla comunque in modo duraturo nel proprio patrimonio, come risultava dalla nota integrativa al bilancio del 2002, oltre che da altra documentazione.

I Giudici tuttavia, rigettando il ricorso della contribuente, hanno sancito il principio di diritto per cui “In materia di plusvalenze esenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 ss. c.c. e che, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso della partecipazione (ovvero, per le partecipazioni già detenute, nel secondo esercizio precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 344/2003), abbiano iscritto la partecipazione nello stato patrimoniale tra l’attivo circolante, il requisito, concorrente ed indispensabile, della diversa classificazione come immobilizzazione finanziaria, richiesto dall’art. 87, co.1, lett. b, t.u.i.r., novellato dall’art. 1 d.lgs. n. 344/2003, non può essere aliunde ricavato, al fine di godere del regime pex, da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali ad esempio annotazioni inserite nei conti d’ordine o menzionate nella nota integrativa”.

 

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