“In ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del TUIR, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del TUIR. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 13540 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno) del 20 maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti con avviso di accertamento l’Agenzia recuperava a tassazione nei confronti di una s.r.l. la deduzione del costo per accantonamento al fondo trattamento di fine mandato (di seguito TFM) degli amministratori (per la parte eccedente il compenso annuale diviso 13,5), ritenendo applicabile, in forza dell’art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), la medesima disciplina prevista per il trattamento di fine rapporto (di seguito TFR) dei lavoratori dipendenti. La CTR, riformando la decisione di prime cure, accoglieva l’appello dell’Agenzia parificando, sul piano fiscale, l’accantonamento annuale per il TFM degli amministratori al TFR spettante ai lavoratori dipendenti. Ricorreva per Cassazione la società contribuente.
La Corte ha ribadito come, secondo consolidata giurisprudenza “deve escludersi che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi” (Cass. n. 25435 del 29/08/2022; Cass. n. 24848 del 06/11/2020; Cass. n. 15966 del 07/06/2024).
Il Collegio, accolto il ricorso della società contribuente, ha quindi sottolineato come la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile agli accantonamenti per TFM le medesime limitazioni previste per il lavoro subordinato, non si fosse attenuta a questi principi.