“In mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir”.
Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 9092 (Pres. Cirillo, Rel. Macagno) del 7 aprile 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti un contribuente, che aveva prestato il proprio lavoro alle dipendenze di una società con sede in Svizzera, poiché residente in Italia presentava la dichiarazione dei redditi Modello Unico per l’anno 2008, nella quale portava in deduzione dal reddito determinato convenzionalmente ai sensi art. 51, comma 8- bis del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dello stesso anno in Svizzera. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, notificava un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità dal reddito convenzionale dei contributi previdenziali versati in Svizzera, con il risultato di un maggior reddito accertato, maggiori addizionale regionale e addizionale comunale, e conseguenti sanzioni per complessivi euro 25.004,00. La CTP riconosceva le ragioni del contribuente, la CTR, invece, riformava la decisione. Il contribuente ricorreva dunque in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli arti. 51, comma 8 bis, e art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR in relazione agli art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha invece disconosciuto l’interpretazione dell’art. 10 del Tuir operata dall’Ufficio ricordando come “la lettura restrittiva secondo la quale l’indeducibilità degli oneri nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, che rende quegli oneri deducibili dal reddito complessivo, deve intendersi come indeducibilità di fatto e non di diritto, non ha basi di diritto positivo, ed anzi si scontra non solo con la lettera della legge, ma anche con la considerazione che le norme sulla determinazione del reddito complessivo sono norme di chiusura dell’ordinamento delle imposte dirette: solo dalla determinazione del reddito complessivo si giunge al computo dell’imposta lorda e, infine, dopo le detrazioni, al calcolo di quanto il contribuente deve versare all’erario. In altri termini, per utilizzare una terminologia cara alla dottrina penalistica, tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c’è un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo” (cfr. Cass., n. 17747 del 27/06/2024).
I giudici, accolto il ricorso, hanno pertanto dato continuità al principio di diritto secondo cui “In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo” (Cass., n. 17747 del 27/06/2024).