“La definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione non comporta estinzione per novazione dell’obbligazione del contribuente; nella disciplina del relativo rapporto, infatti, non vengono in rilievo le “reciproche concessioni” di cui all’art. 1965 cod. civ., bensì la normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo regola, caratterizzata da disposizioni di carattere cogente”.
La sentenza 17 luglio 2025 n. 19781 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Cortese) dopo aver enunciato un recente orientamento in tal senso della Suprema Corte “ben compendiato nella sentenza n. 4636/2024”, esprime con chiarezza il principio di diritto di cui sopra.
La questione riguarda una società alla quale nel 2014 furono notificati quattro avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per gli anni d’imposta 2009, 2011 e 2012, rettificando altresì il reddito del 2010 per omesse ritenute, ed irrogava sanzioni.
La società presentò istanza di accertamento con adesione per ciascuno degli atti impositivi; instauratisi i relativi procedimenti, l’Agenzia delle entrate depositò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari una richiesta di misure cautelari e conservative, ex art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a garanzia degli importi dovutile a seguito dell’attività accertativa.
Conclusisi positivamente i procedimenti di adesione, e permanendo la domanda cautelare dell’Ufficio, la C.T.P. autorizzò l’iscrizione di ipoteche sui beni della contribuente per importo pari ad Euro 8.814.606,08, pari al doppio dell’ammontare del credito erariale.
Successivamente, effettuato il versamento di tre ratei di pagamento concordati in sede di adesione, la società formulò al Presidente della C.T.P. una domanda di revoca o riduzione dell’ipoteca, che fu accolta fino alla concorrenza del minore importo di Euro 3.400.000,00.
La società propose comunque appello avverso la decisione della C.T.P., come modificata, innanzi alla C.T.R. della Puglia, che respinse il gravame. I giudici regionali rilevarono che il perfezionamento dell’accertamento con adesione non comportava il venir meno della pretesa impositiva, ma soltanto la sua modificazione; persisteva, in ogni caso, il periculum in mora, ravvisabile nel rilevante ammontare del credito erariale e, per contro, nella “non particolarmente florida situazione patrimoniale” della società.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, 9 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e 1300 cod. civ.
Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato nel confermare l’iscrizione ipotecaria sugli immobili quantunque il credito erariale garantito si fosse nel frattempo estinto per novazione, tale dovendo considerarsi il perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione relativo ai quattro atti impositivi notificati.
A tale procedimento, infatti, andrebbero riconosciuti gli effetti propri del richiamato modo di estinzione dell’obbligazione, così come accade, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, per l’ipotesi di conciliazione giudiziale sulla pretesa erariale; anche in questo caso, infatti, l’obbligazione concordata si sostituirebbe a quella originaria.
Secondo la tesi della ricorrente tuttavia, secondo la Corte, si porrebbe in contrasto con i principii espressi proprio dalla Corte stessa in punto alla natura dell’accertamento con adesione (ben compendiati nella sentenza n. 4636/2024, richiamata anche dal Pubblico Ministero), che ne escludono la qualificazione in termini di transazione novativa.
È stato affermato, in particolare, che l’accertamento con adesione non può essere assimilato ad un contratto di transazione, “stante l’evidente disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria” che lo configurano, piuttosto, “come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l’Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la prima nell’esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell’autonomia privata” (così la pronunzia poc’anzi menzionata).
Secondo i Giudici di Legittimità non è pertanto condivisibile la tesi della ricorrente che muove dall’applicabilità a tale accordo delle disposizioni del codice civile relative alla transazione, restando esso disciplinato esclusivamente dalla normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo prevede, ed in particolare dal D.Lgs. n. 218/1997, le cui disposizioni, di carattere cogente perché relative all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile, non hanno alcuna pertinenza con le “reciproche concessioni” fra le parti coessenziali all’accordo transattivo.
Ora, ci permettiamo di non essere completamente d’accordo con le conclusioni sul punto della Cassazione. Per più di un motivo.
Intanto va detto che, sgombrato il campo dalle regole civilistiche che poco hanno a che fare con l’obbligazione tributaria, a nostro modesto avviso rimane la natura novativa dell’accordo, che è certamente un accordo di diritto pubblico, come la Corte rileva, ma ciò non esclude affatto le conseguenze (di carattere novativo appunto) sulla determinazione delle reciproche obbligazioni dopo l’accordo. Accordo che, ricordiamolo, sostituisce un atto di accertamento non definitivo e suscettibile di impugnazione.
Non concordiamo in parole povere con l’affermazione, secondo cui un accordo previsto da norme di diritto pubblico non possa avere natura novativa. Affermazione che appare apodittica anche nella ordinanza 4636/2024 richiamata (ed erroneamente indicata come sentenza).
Infatti nella predetta ordinanza anche il tenore letterale della lettura della natura dell’accertamento con adesione (“il Collegio ritiene…”) non sembra poggiare su riferimenti normativi certi. Non sembra dunque in linea con il carattere sostitutivo dell’adesione (pur in ambito di diritti indisponibili e coi limiti imposti dalla Legge) conservare la “pistola puntata” sul contribuente attraverso atti cautelari tipicamente afferenti la fase della esecuzione. Atti che notoriamente minano i rapporti con il sistema creditizio, coi clienti e che determinano inevitabili conseguenze negative sulla gestione.
E qui va forse fatta una ulteriore chiosa.
L’articolo 101 della Costituzione prescrive che il Giudice sia soggetto solo alla Legge. I lavori preparatori della Costituente dimostrano che l’intento della norma era quello di sottrarre chi giudica alle regole della “common law” , sistema certo più snello, ma che espone al rischio di influenze di terzi (tipicamente lobbistiche) chi decide, con ricadute sulle pronunce successive.
C’è davvero da chiedersi come si sia arrivati ad avere sentenze che decidono sulla base di un unico precedente nel quale si afferma, senza alcun riferimento preciso di ambito normativo, che “il collegio ritiene….”. Si è forse esagerato con l’economia processuale tanto cara ai Giudici costituzionali dagli anni ’90 in avanti, specie in un settore, quello tributario, nel quale le influenze su chi decide sono inevitabili e possono provenire da settori, anche pubblici, che in giudizio hanno un diretto interesse.
