Iva sull’atto e registro proporzionale sulla sentenza che ne dispone l’esecuzione. Niente alternatività secondo la Cassazione.

by Luca Mariotti

La sentenza 25 marzo 2015 n. 5925 della Corte di Cassazione decide su un ricorso di un contribuente che ha acquistato un immobile in regime IVA, pagando la relativa imposta. Non essendo stato trasferito l’immobile come pattuito è nata una controversia tra il contribuente stesso e il costruttore promettente cedente. Controversia che si è chiusa favorevolmente per l’acquirente. In Tribunale infatti ha disposto, tenendo luogo degli effetti del contratto non concluso per inadempimento del prominente alienante, il trasferimento del bene per il quale il promittente acquirente aveva già versato per intero il prezzo (compresa l’IVA).

Ma la sentenza viene assoggettata ad imposta proporzionale di registro e l’acquirente si duole in un successivo giudizio tributario del fatto che, ad onta del vigente principio di alternatività iva-registro (art. 40  del D.P.R. n. 131/1986) egli debba pagare le due imposte in relazione allo stesso trasferimento.

Per i Giudici la pronuncia del tribunale ha natura costitutiva e quindi produce un effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell’art. 8 Iett., a) della Tariffa, Parte prima, allegata al DP.R. n. 131/1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non rientrandosi, nella fattispecie in esame, in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa. Né quest’ultima può giustificarsi, come prospetta invece il ricorrente, in ragione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quale desumibile dal disposto dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, essendo assoggettata la cessione del bene ad Iva.

Secondo la Cassazione non è invocabile nella fattispecie il suddetto principio di alternatività, perché è la cessione del bene in sé ad essere assoggettata ad Iva, per la quale il prominente acquirente aveva già interamente corrisposto il prezzo, comprensivo dei relativo tributo, pur non essendone seguita fatturazione da patte del costruttore venditore, mentre oggetto della tassazione, con l’imposta proporzionale di registro (e le conseguenti imposte ipotecaria e catastale) è la sentenza del Tribunale in forza della quale si è verificato l’effetto traslativo della proprietà sul cespite che avrebbe dovuto conseguire all’atto definitivo di compravendita non concluso per inadempimento del promittente alienante (cfr. Cass. civ. sez. VI – V ord. 29 ottobre 2014, n. 23038; si veda anche Cass. civ. sez. V 12 ottobre 2012, n. 17586).

C’è solo da aggiungere che, non conoscendo a fondo la vicenda, non è dato sapere se almeno il contribuente possa percorrere la via del rimborso IVA. E’ però chiaro che la sentenza che (ai sensi del  2932 c.c.) produce gli effetti del contratto non concluso esclude appunto che tali effetti si siano avuti due volte.

Sempre che i termini per tale ipotetico rimborso siano ancora aperti. Forse, trattandosi, come pare, di un IVA pagata da un privato, potremmo azzardare l’aggancio all’Art. 21, co. 2, d. Lgs. n. 546/1992. Col termine decorrente da quando si è verificato il presupposto per la restituzione.

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