Iva e prestazioni periodiche di servizi: vale il criterio generale di imponibilità al momento dell’incasso.

by Luca Mariotti

Una interessante sentenza della Sezione Tributaria (7 settembre 2018 n. 21870, Pres. Zoso, Rel. Varrone) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in tema di momento impositivo ai fini dell’IVA.

Il caso è quello di una società alla quale era stata contestata la ritardata fatturazione di prestazioni periodiche rese nell’ambito di un contratto sottoscritto con una banca e con un’altra impresa per la fornitura di servizi in campo informatico (sviluppo e manutenzione sistemi software).

La tesi delle Entrate, sottoscritta anche dalla Commissione Tributaria Provinciale era quella per cui le prestazioni a carattere periodico e continuativo dovevano essere inquadrate nel comma 3 dell’articolo 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 in base al quale, tali prestazioni, si considerano effettuate al momento in cui sono rese o, se di carattere periodico e continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese, mentre la società non aveva rispettato la suddetta disposizione, fatturandole oltre i termini di legge.

I Giudici regionali ribaltavano la precedente sentenza ritenendo cha alla società dovesse invece applicarsi la disposizione di carattere generale, contenuta nell’articolo 6, comma 3, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Secondo il giudice del gravame la disposizione contenuta nel medesimo articolo 6, comma 3, al secondo periodo, avendo carattere particolare, doveva applicarsi esclusivamente ai servizi di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, aventi ad oggetto le prestazioni rese ad uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a favore di determinati soggetti esplicitamente richiamati dalla norma; pertanto nessuna tardiva fatturazione poteva essere addebitata alla società appellante.

La Corte avalla la lettura della CTR la quale “ha correttamente interpretato l’art. 6, comma 3, del d.p.r. n.633 del 1972 al fine di stabilire il momento in cui una data operazione di prestazione di servizi si deve considerare “effettuata” ai fini dell’imponibilità del tributo. Ai sensi della norma ora citata, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo …”, sicché solo da tale momento insorge l’obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo”. Lo stesso comma 3 dell’art. 6 del d.P.R. n.633 del 1972, tuttavia, contiene una deroga, per la quale «Quelle [le prestazioni di servizi] indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese».

Ma non si può interpretare la deroga nel senso preteso dall’Agenzia per cui tutte le prestazioni si considerano effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo. Una tale interpretazione anzi “è manifestamente infondata in quanto porterebbe a trasformare l’eccezione in regola generale con una sostanziale abrogazione del principio secondo cui le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo”.

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