In tema di istanza di rimborso, una volta che il contribuente abbia precisato l’an e il quantum della pretesa, l’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti – quali siano gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Ciò per consentire ulteriori apporti documentali o esplicativi da parte del contribuente.
Questo è in sostanza il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 2196 depositata il 30 gennaio 2025 (Pres. Cirillo, Rel. Angarano).
Secondo la Corte “… la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti.
Viene quindi disattesa la prima censura con la quale l’Agenzia delle Entrate assumeva che, in presenza di una domanda generica non può nemmeno ritenersi che si formi un silenzio-rifiuto impugnabile. L’analisi attiene alla fase endo-èrocedimentale dell’istanza di rimborso.
Detti principi, tuttavia, operano anche nella successiva fase processuale, sia quanto agli onere di allegazione che quanto agli oneri di prova. Infatti, non può ragionevolmente ritenersi che l’Amministrazione che sia rimasta inerte nella fase procedimentale nella quale, invece, era tenuta ad un comportamento collaborativo, possa giovarsi di tale condotta nella fase processuale. Il ricorrente che impugni il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alle agevolazioni concesse alle vittime degli eventi sismici del 1990, è senza dubbio onerato di allegare l’an ed il quantum della pretesa. A fronte di tale allegazione, tuttavia, l’Amministrazione che intenda negare il diritto al rimborso è chiamata a prendere specifica posizione con riferimento ad entrambi gli elementi costitutivi allegando specifici fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Dovrà pertanto chiarire se il contribuente ha presentato o meno la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione e deve allegare l’eventuale omesso versamento di quanto richiesto a rimborso. Si tratta, infatti, in entrambi i casi di «informazioni» necessariamente in possesso dell’Amministrazione la quale, pertanto, non può dichiarare di non esserne a conoscenza. Solo a quel punto graverà sul contribuente l’onere di documentare quanto dichiarato e quanto corrisposto, ma a tal fine questi potrà anche provare che il documento necessario (in ipotesi la dichiarazione dei redditi) è stato trasmesso all’Amministrazione medesima e, dunque, è in suo possesso.