Istanza di accertamento con adesione: si considera presentata al momento della spedizione. Ok all’invio in busta chiusa.

by Luca Mariotti

La V sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 8 febbraio 2017, n. 3335 (pres. Cappabianca, rel. Sabato) affronta una specifica eccezione dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di presentazione a mezzo posta di una istanza di adesione da parte del contribuente.

Per l’Agenzia, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione regionale, l’istanza doveva essere spedita in plico raccomandato senza busta, affinché il contribuente potesse beneficiare della sospensione del termine di 90 giorni prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997. Infatti la predetta sospensione si ha dalla ‘presentazione dell’istanza” di accertamento con adesione e, nel caso di spedizione in busta chiusa il momento da considerare ai fini della sospensione sarebbe quello del ricevimento. Nel caso specifico, così interpretando, l’adesione non si sarebbe mai perfezionata essendo giunta l’istanza oltre il termine per l’impugnazione dell’atto.

Per la Corte, dagli artt. 2 della L. n. 241 del 1990 dall’art. 3 del d.m. di attuazione n. 678 del 1994 si desume la possibilità di rivolgere istanze all’amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La natura recettizia delle istanze non interferisce – secondo la giurisprudenza della stessa corte (v. ad es. sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termine di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) – con la diversa problematica del se debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante. La predetta giurisprudenza infatti, ammette tale possibilità, sulla base del principio per il quale, nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Vale anche il criterio per cui, poiché gli atti impeditivi delle decadenze vengono in considerazione in funzione delle conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi dell’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario.

Dunque va bene l’istanza di adesione spedita in busta chiusa e deve essere considerata, ai fini della sospensione prevista dal D.Lgs. 218/97, la data di spedizione.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo