IRAP: il professionista con elevati compensi a terzi non è necessariamente soggetto all’imposta.

by Luca Mariotti

In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale» (Cass. n. 22674 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 7520 del 2016, Cass. n. 1820 e n. 16368 del 2017).

Consegue che i compensi erogati a terzi costituiscono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che i relativi esborsi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva.

Queste le osservazioni espresse dalla VI Sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22473 del 9 settembre 2019 (Pres. Greco, Rel. Esposito) che accoglie il ricorso di un commercialista contro una sentenza di CTR che lo aveva ritenuto soggetto passivo IRAP sulla base della entità elevata dei compensi corrisposti a terzi.

Secondo i Giudici di legittimità infatti, in tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto «organizzativo» (Cass. n. 23557 del 2016).

Quindi l’entità percentuale o il valore elevato in senso assoluto dei compensi a terzi non rilevano da soli. Occorre una indagine, che spetta evidentemente al giudice di merito, sulla funzione di questi compensi. Solo se essi sono finalizzati ad accrescere l’aspetto organizzativo (e, aggiungiamo noi, l’autonomia dell’organizzazione, elemento fondamentale in questo ambito) possono essere rilevanti come sintomo del presupposto impositivo.

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