IRAP e associazioni professionali: la Consulta adotta la «spersonalizzazione» quale criterio qualificante del presupposto impositivo

by AdminStudio

La sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 della Corte Costituzionale trae origine dall’ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IRAP delle associazioni professionali notarili. La questione nasce da un’istanza di rimborso dell’imposta versata per il 2022, sul presupposto che l’esclusione introdotta dalla legge di bilancio 2022 — secondo cui l’IRAP «non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni» — dovesse estendersi anche all’associazione professionale.

Il meccanismo che attrae le associazioni professionali nell’orbita dell’IRAP è costruito per rinvii normativi: l’art. 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 include tra i soggetti passivi le società semplici e quelle equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUIR; quest’ultima disposizione equipara appunto le associazioni professionali alle società semplici, con la conseguenza che l’attività da esse esercitata «costituisce in ogni caso presupposto di imposta». L’intervento del 2022, omettendo qualsiasi menzione delle associazioni professionali, aveva generato la vistosa asimmetria denunciata dal rimettente: il professionista individuale è integralmente escluso dall’IRAP, mentre chi esercita la medesima attività in forma associata vi rimane soggetto per il solo fatto della struttura prescelta.

La Corte dichiara le questioni non fondate mediante un’interpretazione adeguatrice di notevole pregnanza sistematica. Il punto di svolta è la lettura dell’art. 5, comma 3, lettera c), TUIR: ai fini dell’equiparazione alle società semplici non è sufficiente la mera esistenza di un’associazione, essendo invece necessario che l’attività professionale sia svolta «in comune», ossia «in forma associata» dai professionisti che ne fanno parte. Quando l’attività è svolta personalmente e autonomamente dai singoli, essa rimane riferibile alle persone fisiche — escluse dalla soggettività passiva dell’IRAP dalla legge di bilancio 2022 — e l’imposta non trova applicazione.

Il criterio qualificante è il fenomeno della «spersonalizzazione»: l’IRAP è dovuta solo quando l’attività professionale è tale da renderla direttamente ascrivibile al soggetto collettivo. Al contrario, quando l’associazione svolge funzioni meramente organizzative o economiche interne — ripartizione di spese e proventi, locazione dell’ufficio, acquisto di beni strumentali, gestione del personale ausiliario — non sussiste l’esercizio in forma associata e l’imposta non è dovuta. Altrettanto rilevante è la statuizione sull’onere probatorio: non è il contribuente a dover dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione, ma l’amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza dell’esercizio «in forma associata» della professione, quale presupposto dell’equiparazione e della conseguente soggettività passiva. Questa redistribuzione ha un impatto pratico primario, stante la prassi consolidata dell’Agenzia delle entrate di operare in senso opposto.

La Corte afferma che le associazioni di notai «di regola» difettano del requisito dell’esercizio in forma associata e non costituiscono un soggetto d’imposta autonomo rispetto ai singoli associati. Il fondamento risiede nella natura dell’attività notarile, che presenta i connotati della pubblica funzione — terzietà, doverosità del ministero, competenza territoriale, personalità della prestazione — e nella disciplina dell’art. 82 della legge notarile (l. n. 89 del 1913), che consente le associazioni tra notai unicamente per condividere i proventi e gli strumenti operativi, senza alcuna interferenza sull’attività professionale, che resta personalissima.

Il principio enunciato, tuttavia, trascende il perimetro del notariato ed è suscettibile di estendersi a tutte le associazioni professionali in cui l’attività sia concretamente svolta dai singoli in modo individuale. Residua, infine, la disciplina del regime misto: quando nell’ambito della stessa associazione una parte dell’attività è svolta individualmente e un’altra in forma associata, il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro personale» dei singoli non è assoggettato a IRAP, a condizione che sia adeguatamente separato da quello prodotto attraverso l’organizzazione associativa. La sentenza ridefinisce così strutturalmente la disciplina dell’IRAP per le associazioni professionali: sostituisce l’automatismo dell’equiparazione alle società semplici con un giudizio fondato sulla sostanza dell’esercizio professionale, restituendo al sistema una lettura coerente con i principi costituzionali di eguaglianza tributaria e capacità contributiva.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481