Invalido il provvedimento sanzionatorio acritico: la Corte ribadisce la necessità di un “contraddittorio rafforzato” ex art. 16, comma 7.

by AdminStudio

Con Sentenza n. 498 del 9 gennaio 2026 (Pres. Napolitano, Rel. Lume) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di sanzioni amministrative tributarie (ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), ribadendo con assoluta fermezza la centralità delle garanzie procedimentali previste dall’art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 nell’ipotesi di irrogazione non contestuale all’accertamento.

La vicenda trae origine dall’applicazione di una sanzione per omessa esibizione di documentazione richiesta mediante questionario Ciò nonostante la contribuente avesse dedotto di aver già messo a disposizione i documenti in occasione di una precedente verifica della Guardia di Finanza e che parte della documentazione era già a disposizione dell’Ufficio trattandosi di dati contenuti nel modello 770/2014. La CTR, pur ritenendo legittima la pretesa sanzionatoria, ometteva di esaminare la specifica censura relativa alla nullità dell’atto di irrogazione per difetto di motivazione sulle deduzioni difensive presentate dalla società ai sensi dell’art. 16 cit. Ricorreva dunque per cassazione la società contribuente.

La Corte ha ricordato in premessa che “per l’atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie, non irrogate contestualmente all’accertamento, il legislatore ha disegnato, con il procedimento di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente, posteriore all’atto di contestazione ma preventivo rispetto all’eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione” (Cass. 18/03/2021, n. 7620)

Come noto infatti, l’art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che “Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”.

Secondo i Giudici tale procedimento disegna uno spazio di “contraddittorio cd. rafforzato, affidato ad un atto di contestazione notificato al contribuente e alla facoltà di questi di presentare deduzioni difensive, sulle quali l’ufficio deve motivare a pena di nullità, espressamente prevista dalla disposizione” traducendosi in “una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata” (Cass. 27/08/2024, n. 23167).

Accolto il ricorso la Suprema Corte ha quindi evidenziato che “Il rispetto delle garanzie difensive del contribuente si concretizza, pertanto, non già solo nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell’obbligo dell’ufficio di spiegare il perché quelle ragioni siano state disattese”.

 

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