“In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 16029 del 18 maggio 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. D’Angiolella).
Nei fatti una s.r.l. presentava istanza di interpello chiedendo la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo; la richiesta veniva però rigettata dalla D.R. Lombardia. La società impugnava dunque tale diniego dinnanzi la CTP Varese la quale dichiarava inammissibile il ricorso. La CTR Lombardia accoglieva invece l’appello della società. Proponeva dunque ricorso per Cassazione l’Agenzia lamentando la violazione dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992.
La Corte, riprendendo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato come il contribuente abbia piena facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive (ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973) “atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (cfr. Cass. n. 17010/2012; Cass. n. 11929/2014; Cass. n. 23469/2017; Cass. n. 13963/2017; Cass. n. 32425/2019).
I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Agenzia stante il buon governo di tale principio operato dalla CTR, hanno dunque che “la tassatività dell’elencazione degli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell’istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive a differenza di quello interlocutorio, possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia”.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)