A pochi giorni da una discutibile sentenza (la n. 30976 del 2 novembre) contenente un principio di diritto evidentemente contrastante con l’Articolo 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) la Cassazione, Sezione Tributaria nella Sentenza 5 novembre 2021 n. 31976 (Pres. Di Iasi, Rel. Fasano) riporta la questione in linea coi principi statutari, con qualche spunto davvero interessante.
Nella sentenza in particolare si legge:
“La motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell’atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l’Ufficio pone alla base della pretesa fiscale.
Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l’Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l’atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio (Cass. n. 4176 del 2019)”.
Ed ancora:
“L’inadempimento di tale obbligo motivazionale è certamente espressione della violazione dei canoni generali della collaborazione e della buona fede”.
Infine:
“Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400 del 2018, Cass. n. 25450 del 2018, Cass. n. 14931 del 2020).
Quindi la motivazione dell’atto lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. Come conseguenza della mancanza di motivazione c’è l’illegittimità dell’atto stesso. Non è possibile integrare le ragioni nel corso del giudizio.
Ma la Sentenza di pochi giorni fa ha detto anche qualcosa in più.
Ovvero che i motivi presenti nell’atto delimitano il perimetro del giudizio essendo stato tale limite tracciato dalla parte attrice in senso sostanziale con la motivazione scritta dell’accertamento.
Questo passaggio è indubbiamente rilevantissimo, confermando una precedente sentenza (Cass. n. 4176 del 2019) e quindi andando a consolidare una lettura già recentemente adottata dalla Suprema Corte.
