Ingiustificata la compensazione delle spese di lite se il giudizio accerta la prescrizione dell’obbligazione tributaria che consegue a inerzia nella riscossione.

by AdminStudio

“La prescrizione è una causa di estinzione dell’obbligazione tributaria, però non è certamente imputabile alla contribuente, mentre l’impugnazione da parte di questa si è resa necessaria per evitare il consolidarsi di una pretesa ormai estinta. A nulla vale la circostanza dell’omesso pagamento del tributo, integrando tale fatto la ragione per esigerlo nei tempi normativamente stabiliti, senza però escludere la piena operatività del principio di causalità nei termini sopra considerati una volta accertata l’inerzia dell’agente della riscossone e, dunque, il ritardo con cui ha rinnovato la richiesta di pagamento, inducendo la contribuente ad introdurre il processo, il cui costo non può esserle nemmeno in parte addebitato per la ragione indicata dal Giudice regionale, la quale giustifica, in realtà, solo l’esito vittorioso del giudizio per l’istante e, dunque, la condanna alle spese quale suo epilogo naturale”.

Queste le considerazioni espresse con ordinanza n. 26282 (Pres. Stalla, Rel. Candia) del 27 settembre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti una contribuente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia la quale pur avendone accolto il ricorso per prescrizione del credito, aveva compensato le spese di lite. In particolare il giudice di seconde cure aveva confermato “la compensazione delle spese di giudizio nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento e della successiva intimazione che i giudici di primo grado hanno ritenuto di non accogliere per prescrizione”.

Sul tema del principio di soccombenza quale canone generale in tema di regolamentazione delle spese di lite le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che “l’alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente…è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa”. (così Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).

Come ricordato dalla Corte è quindi necessario porre “in risalto anche l’accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell’accoglimento della domanda” (sent. n. 77 del 2018; sent. n. 303 del 1986).

I Giudici decidendo nel merito hanno dunque accolto il ricorso della contribuente sottolineando come la decisione impugnata nel compensare le spese di lite si fosse posta contro l’operatività di tali principi sulla scorta di una valutazione palesemente illogica, inconsistente e manifestamente erronea.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481