L’Ordinanza 22 agosto 2025 n. 23698 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Brogi) accoglie una specifica eccezione della società contribuente la quale propone una questione sovente sollevata nelle difese su accertamenti per operazioni oggettivamente inesistenti e che raramente viene adeguatamente considerata dai Giudici tributari.
Con il secondo motivo del ricorso, infatti, viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546 del 19092 e dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012, dell’art. 2697 c.c. – illegittimità del rilievo n. 1 ai fini IRES e IRAP.
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver reiterato le violazioni già commesse dalla CTP, recependo acriticamente le affermazioni del giudice di prime cure e dell’amministrazione finanziaria, con la conseguente falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012. Rileva che il giudice di seconde cure si è limitato a rinviare per relationem alla sentenza della CTP, riproducendo niente più che il testo dell’art. 8, comma 2, cit.
In particolare, negli avvisi di accertamento l’amministrazione finanziaria contesta l’uso di fatture false per un ammontare pari a Euro 4.970.628,28 per il 2010 e ad Euro 6.431.506,22 per il 2011, recuperando a tassazione l’importo di Euro 1.242.777,68 per l’anno 2010 ed Euro 1.385.856 per l’anno 2011, derivante dalla differenza tra tali costi fittizi ed i ricavi ex adverso considerati ad essi afferenti (Euro 3.727.850,6 per il 2010 ed Euro 5.072.650,22 per il 2011), ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012. Tale disposizione non introduce alcuna deroga sostanziale agli ordinari criteri di determinazione analitica del reddito, ma è volta ad evitare che, in sede di verifica fiscale, siano contestati redditi che risultino non realmente conseguiti.
Di conseguenza, evidenzia la ricorrente, quando viene contestato l’uso di fatture oggettivamente inesistenti – quindi attestanti costi fittizi – non può applicarsi la tassazione, ai fini IRES e IRAP, dei ricavi dichiarati connessi alla vendita fittizia ovvero simulata per aver corrispondenza con l’acquisto fittizio.
Su tale questione la CTR non si era espressa, limitandosi a richiamare la norma usata dall’amministrazione finanziaria, senza alcuna disamina effettiva della questione giuridica sollevata.
2.4. Il motivo è fondato, perché nel caso di specie la CTR si limita, da un lato, ad affermare la condivisibilità della decisione impugnata e, dall’altro lato, a riprodurre il testo dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012, senza dire, concretamente perché la norma sia stata correttamente applicata dall’amministrazione finanziaria.
Viene ricordato dai Giudici di Legittimità che in tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., 11/04/2024, n. 9830).
È stato altresì precisato che, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 16/12/2013, n. 28113).
Accogliendo lo specifico motivo la Suprema Corte cassa quindi la sentenza di appello con rinvio.
