La sentenza n. 4464 del 9 febbraio 2022 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Ramacci, Rel. Semeraro) chiarisce ancora una volta il discrimine tra compensazione di crediti inesistenti e compensazione di crediti non spettanti, recentemente oggetto di importanti sentenze della Sezione Tributaria (cfr. sentenze n. 34444 e n. 34445, depositate il 16 novembre 2021)
Lo fa dal lato penale, cui aveva fatto cenno anche la quinta sezione civile nelle massime appena citate, in considerazione del diverso elemento soggettivo del reato, a prova ulteriore della diversità delle due fattispecie.
Per la Corte, infatti, l’elemento soggettivo del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000 è il dolo generico. Con un distinguo:
- l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco,
- nel caso invece in cui vengano dedotti crediti non spettanti, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275833 – 02).
Nel caso specifico le compensazioni erano il frutto dell’attività illecita dei professionisti a cui si erano rivolti gli imputati, per altro rinviati a giudizio per il reato di appropriazione indebita.
In questo contesto la Corte di appello di Genova aveva ritenuto che le fatture corrette a penna fossero il frutto dell’inversione contabile prevista dall’art. 17 del d.P.R. 633/1973; nell’appello, però, si contestò che l’IVA non fosse dovuta per la natura delle prestazioni indicate in fattura, ai sensi del comma 6 dell’art. 17 citato, perché relative «alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». La tesi difensiva aveva poi trovato in appello una sua fonte di prova nelle dichiarazioni di un testimone che ha riferito che le prestazioni dei subappaltatori erano esenti da IVA e pertanto non era stata indicata nelle fatture tale imposta, poi aggiunta a penna ma non dagli imputati.
La Corte rileva che fini della valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non risulta essere stato dato alcun valore probatorio alle dichiarazioni del testimone sulla falsità delle ricevute di pagamento inviate ai consulenti e tale omissione incide sulla ratio decidendi. Infatti l’omessa valutazione di tale testimonianza rende la motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso l’interesse dei consulenti a far apparire nella dichiarazione IVA la compensazione con i crediti inesistenti.
La sentenza impugnata viene pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
