L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 2510 del 5 febbraio 2026 (Pres. Giudicepietro, Rel. Lenoci) è l’ennesimo capitolo di una lunga controversia tributaria, ma potrebbe rappresentare anche una vera e propria svolta giuridica destinata a riscrivere i confini del potere ispettivo dell’Amministrazione Finanziaria.
Al centro della vicenda c’è un avviso di accertamento notificato nel 2014 per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate di Foggia contestava a un contribuente un maggior reddito di oltre 322.000,00 euro a fronte di pochi spiccioli dichiarati.
La vicenda ha attraversato tutti i gradi di giudizio, con esiti altalenanti che riflettono la complessità della materia:
- Primo Grado (2015): La C.T.P. di Foggia annulla l’accertamento, rilevando vizi procedurali e accogliendo nel merito le eccezioni del contribuente.
- Appello (2019): La C.T.R. Puglia ribalta la decisione, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
- Primo passaggio in Cassazione (2022): La Suprema Corte cassa la sentenza per omessa motivazione su punti chiave, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Rinvio (2024): La CGT di secondo grado della Puglia conferma nuovamente l’appello dell’Agenzia, liquidando come “mero refuso” alcune incongruenze negli importi.
Il contribuente è quindi tornato in Cassazione con un ricorso basato su ventisette motivi. Tra questi, spiccano contestazioni di natura kafkiana, come la notifica di un invito a comparire avvenuta (secondo la relata) mentre il destinatario era ricoverato in ospedale per un sospetto infarto.
Mentre la Cassazione esaminava i numerosi vizi denunciati — dalla violazione del contraddittorio all’inutilizzabilità di dati bancari acquisiti senza autorizzazioni adeguate — il panorama giuridico è stato modificato da una decisione sovranazionale. L’8 gennaio 2026, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pubblicato la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia.
La Corte EDU ha sancito che il sistema italiano delle indagini finanziarie (basato sugli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972) viola l’art. 8 della CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata. Le criticità rilevate sono insanabili con la prassi attuale:
- Potere discrezionale sproporzionato: Le autorità fiscali operano senza un controllo giurisdizionale preventivo.
- Mancanza di autorità indipendente: L’autorizzazione alle indagini bancarie è rilasciata dal Direttore Regionale dell’Agenzia, ovvero dal superiore gerarchico di chi richiede l’accesso. Questo non garantisce l’imparzialità richiesta dal diritto UE.
- Assenza di indizi seri: La normativa permette “fishing expeditions” (indagini a strascico) in via preventiva e indiscriminata, senza che sussistano preventivi indizi di evasione.
La Corte recepisce tale innovativo orientamento sovranazionale reputa necessario rimettere le parti ad una nuova udienza pubblica, onde consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero, tenendo conto di tale evoluzione del panorama giurisprudenziale. Dispone pertanto il rinvio a nuovo ruolo.
