L’agevolazione ICI per la prima casa va verificata con riferimento alle risultanze anagrafiche. Ma solo in prima approssimazione, dovendosi valutare gli altri eventuali elementi di prova che dimostrino che la situazione reale differisce da quella che viene evidenziata nei registri comunali.
E’ la conclusione alla quale giunge la Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9429, del 17 aprile 2018 (Pres. Schirò, Rel. Solaini).
Il caso è quello di una persona accertata in materia ICI per quattro annualità (dal 2006 al 2009), in riferimento al mancato riconoscimento dell’agevolazione per l’immobile adibito ad abitazione principale. Al Comune infatti risultava che il coniuge risiedesse in altro comune e con ciò aveva recuperato l’imposta corrispondente all’agevolazione predetta. I primi due gradi di giudizio avevano confermato l’accertamento.
La Suprema Corte ricorda invece che in tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione “prima casa” per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno sì un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettivo del contribuente, ma tale presunzione, valida in prima battuta, può essere superata dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. L’apprezzamento di tali elementi probatori è affidato al solo giudice di merito.
Nel caso specifico, secondo la Corte, le prove portate dalla contribuente non sono state oggetto di verifica da parte della CTR. I giudici avevano invece dato esclusivo rilievo alle risultanze anagrafiche. Con ciò la sentenza di appello viene cassata con rinvio.