IMU non dovuta se l’immobile è occupato abusivamente e il proprietario ha tempestivamente presentato denuncia all’autorità giudiziaria.

by AdminStudio

“Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione”.

Questo quanto ribadito con sentenza n. 18931 (Pres. Stalla, Rel. Lo Sardo) del 10 luglio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti il Comune di Calenzano (FI) proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Toscana la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2016 ne aveva rigettato l’appello. In particolare l’immobile era stato abusivamente occupato con decorrenza dal 22 dicembre 2015 ed era stato sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento del 23 febbraio 2016 poi revocato il 21 settembre 2017. In particolare il giudice di appello, confermando la decisione di prime cure, aveva constatato l’insussistenza del presupposto impositivo nell’anno di riferimento per la perduta disponibilità dell’immobile a causa proprio del sequestro preventivo.

Come ricordato dalla Corte il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, “nella parte in cui non prevede che non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” (Corte Cost., 18 aprile 2024, n. 60).

La Corte Costituzionale nell’occasione si è espressa sancendo come sia “assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, insomma, ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell’imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso” (Corte Costituzionale il 18 aprile 2024, n. 60).

I giudici, accolto il ricorso, hanno evidenziato come il giudice di appello avesse verificato che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell’immobile per l’intera durata dell’anno 2016, essendone stato ininterrottamente privata nel periodo compreso dal 22 dicembre 2015 al 20 settembre 2017 a causa dell’occupazione abusiva da parte di terzi, che era stata tempestivamente denunciata all’autorità giudiziaria.

 

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