Impugnabile in commissione l’esito del controllo formale ex art. 36-ter.

by Luca Mariotti

La comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957.

La Corte ricorda come nella propria elaborazione giurisprudenziale abbia più volte affermato, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16293/07, che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente.

Sotto un altro aspetto, si è chiarito (sentt. nn. 17010/12, 10987/2011 e 25297/14) che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297/14 si è affermata l’impugnabilità dell’avviso bonario di cui al terzo comma dell’articolo 36 bis DPR 600/73, che assolve ad una funzione analoga all’avviso, impugnato nel giudizio di cui parliamo, emesso ai sensi del quarto comma dell’articolo 36 ter dello stesso DPR 600/73.

Deve quindi concludersi, secondo la Corte, che l’avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell’articolo 36 ter DPR 600/73 è autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.

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