Improcedibile l’impugnazione dell’avviso da parte del liquidatore della società estinta. Ma illegittima anche la notifica a quest’ultimo dell’accertamento a carico della società.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16721 della Sezione Tributaria (Pres. Crucitti, Rel. Giudicepietro) ripropone la questione della corretta applicazione della normativa sullo scioglimento ed estinzione delle società prima del D.Lgs. n. 175/2014 (modificativo dell’art. 2495 c.c.). Norma che, la Corte ribadisce priva di valenza interpretativa ed efficacia retroattiva, con la conseguenza che il differimento quinquennale degli effetti della predetta estinzione si applica esclusivamente alle ipotesi di cancellazione dal 13 dicembre 2014.

Il caso concreto si colloca nella vigenza della precedente normativa, ovvero quella del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Viene al riguardo ricordato che, come rilevato dalle Sezioni Unite, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass. S.U. sent. n. 6070/2013);

Ma nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata che il ricorso originario avverso l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società per l’anno d’imposta 2004, è stato notificato nel 2009 all’ex liquidatore, dopo la cancellazione della società avvenuta nel 2007. E l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società ormai estinta, è stato impugnato dall’ex liquidatore, il quale non ha legittimazione in proprio, poichè non è il destinatario dell’avviso di accertamento, nè può agire nell’interesse della società, non più esistente.

Per la Core però “va puntualizzato che nemmeno l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore non avesse eventualmente impugnato il medesimo, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta”.

In conclusione, nella fattispecie in esame il ricorso presentato dal liquidatore della società era ab origine improcedibile (e la pretesa creditoria nei confronti di quest’ultima era inammissibile), perché la società risultava cancellata ed estinta ancor prima della notifica dell’avviso di accertamento, che è stato impugnato dalla ricorrente; l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam, secondo giurisprudenza costante, comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 22863/2011; n. 14266/2006; n. 2517/2000).

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