Con risposta a interpello n. 366 del 6 luglio 2022 le Entrate chiariscono come l’esenzione di cui all’art. 1, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni opera con esclusivo riferimento alle donazioni di denaro c.d. “indirette”, purché finalizzate alla compravendita di un immobile, e non anche a quelle c.d. “dirette” formalizzate con atti pubblici antecedenti al trasferimento.
Nei fatti l’Istante chiedeva all’Ufficio di conoscere se l’esenzione di cui all’ articolo 1, comma 4-bis, del TUS (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) potesse applicarsi anche alla donazione diretta di denaro, effettuata con atto pubblico precedente all’atto di trasferimento, allo scopo esclusivo dell’acquisto di un determinato immobile censito in catasto.
Dal punto di vista normativo ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del TUS “Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.
Come ricordato dall’Agenzia l’esenzione stabilita dalla disposizione di cui al citato comma 4-bis, è riconosciuta nel caso in cui la “donazione o altra liberalità collegata” sia una liberalità cosiddetta “indiretta” (ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo); diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l’imposta di donazione.
L’ufficio ha dunque precisato che l’esenzione ex comma 4-bis citato è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad IVA o registro e in esso enunciata.
Nel caso di specie invece la donazione della provvista finalizzata all’acquisto dell’immobile da parte del donatario, viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta.
Ragion per cui come sottolineato dall’Agenzia lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all’ordinaria disciplina prevista fini dell’imposta di successione e donazione dagli articoli 2, commi 47 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006 e dal TUS citati.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
