Imposta di successione nel patto di famiglia: le liquidazioni compensative ai legittimari non assegnatari seguono il rapporto disponente–beneficiario.

by AdminStudio

L’Ordinanza n. 6612 del 19 marzo 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano) si inserisce nel solco del più recente orientamento della Cassazione in tema di disciplina fiscale del patto di famiglia, confermandone l’impostazione sistematica e precisando alcuni profili applicativi di rilievo pratico.

Come ribadito dalla Corte infatti “nel quadro complessivo della disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell’attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal de cuius o dal donante, in tal modo applicando l’imposta prendendo come riferimento l’effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell’erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell’adempimento dell’onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, e che l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4 ter, cit. riguardi esclusivamente la donazione dell’azienda o delle partecipazioni sociali e non le cd. «attribuzioni compensative”.

Il caso trae origine da un patto di famiglia con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda al figlio, prevedendo la rinuncia della moglie alla propria quota di legittima e la liquidazione, da parte del figlio assegnatario, di una somma alla sorella, legittimaria non assegnataria. L’Ufficio recupera imposta di donazione e imposta di registro; i contribuenti ottengono ragione in primo grado, ma soccombono in appello.

La Corte ribadisce che il patto di famiglia rientra nel perimetro dell’imposta sulle successioni e donazioni, come rimodellata dall’art. 2 d.l. n. 262/2006, che ha ampliato la base imponibile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito e ai vincoli di destinazione, ancorando il presupposto all’accrescimento patrimoniale del beneficiario, non all’animus donandi. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 59 d.lgs. n. 346/1990 quale norma di esenzione generalizzata.

Il profilo di maggior interesse riguarda però il terzo motivo, accolto dalla Corte.

In un primo orientamento la liquidazione ai legittimari non assegnatari era stata trattata come donazione autonoma dall’assegnatario, con applicazione di aliquote e franchigie determinate sul rapporto tra assegnatario e legittimario (Cass. n. 32823/2018). Tale lettura, che spezzava l’unitarietà del disegno negoziale, è stata superata da pronunce più recenti cui l’ordinanza odierna si richiama espressamente.

La “nuova regola applicabile” (sentenza n. 29506/2020, ordinanza n. 19561/2022), che l’ordinanza conferma, è che la liquidazione operata dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari, ai soli fini impositivi, si considera donazione del disponente ai sensi dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, con applicazione di aliquota e franchigia proprie del rapporto tra disponente e legittimario (nel caso di specie, padre–figlia, 4%), e non del rapporto tra assegnatario e legittimario (fratello–sorella, 6%). La “vecchia regola”, oggi superata, trattava invece la liquidazione come donazione diretta dall’assegnatario al legittimario, con aggravio d’imposta nei casi – frequenti – di rapporti collaterali.

Resta fermo che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 continua a riguardare esclusivamente il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali al discendente beneficiario e non si estende alle attribuzioni compensative in favore degli altri legittimari. In tal modo la Corte compone il quadro: il patto di famiglia è integralmente attratto all’imposta di donazione; l’esenzione copre solo il trasferimento dell’azienda/partecipazioni; le liquidazioni ai legittimari non assegnatari restano imponibili, ma con parametri (aliquote e franchigie) ancorati al rapporto con il disponente.

La decisione presenta un’elevata rilevanza operativa per la pianificazione del passaggio generazionale d’impresa: da un lato, consolida un’interpretazione che evita duplicazioni o aggravi irragionevoli di imposta sulle somme liquidate ai legittimari; dall’altro, conferma che tali attribuzioni non godono dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, imponendo un’attenta valutazione dell’onere fiscale complessivo del patto di famiglia, anche alla luce della corretta qualificazione delle rinunce e delle liquidazioni interne all’accordo.

 

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