La sesta sezione della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17226 (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci) accoglie il ricorso di una società in tema di imposta di registro da accertamento di valore di immobili, motivato con la comparazione ad atti relativi a immobili similari, ma senza allegazione e senza alcun riferimento a tali atti,
Il riferimento contenuto nell’atto era “agli atti di comparazione riguardanti immobili nella stessa zona commerciale”, tanto che, a fronte della relativa doglianza in appello, in sede contenziosa l’Ufficio ha prodotto alcuni degli atti di comparazione menzionati nell’atto impositivo.
La Corte ricorda come in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato solo se i relativi riferimenti sia no allegati o almeno ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Sez. 6- 5, n. 21066 del 11/09/2017).
Mancando tali requisiti nel caso specifico va accolto il ricorso del contribuente.
