Imposta di registro dipendente da un classamento non impugnato: applicabile il condono ex L. 289/02.

by Luca Mariotti

Interessante sentenza la n. 643 del 16 gennaio 2015, con cui la Corte di Cassazione affronta il tema della considerazione o meno, tra le liti pendenti ai fini dell’art. 16 della L. 289/02, di un atto di mera liquidazione di registro dipendente da un nuovo classamento (e quindi non qualificabile come accertamento).

Nella storia dei vari condoni fiscali succedutisi nel tempo tale tipologia di atti è sempre stata esclusa poiché, appunto, non vi era una imposta in contestazione (seppur in potenza), ma solo un calcolo del maggior tributo da versare.

Con le modalità di notifica previste dall’art. 74 L. 342/2000 che consentivano di liquidare il tributo senza l’atto di classamento presupposto (ma sottinteso), tuttavia si è aperto, per il condono previsto dalla L. 289/02, uno spiraglio per una diversa qualifica di questa tipologia di atti.

E i Giudici della Corte, attenti evidentemente a tale elemento, hanno privilegiato la sostanza dell’atto indipendentemente dalla sua natura meramente formale. Ciò a differenza dei giudici di merito. Con nessun risultato pratico nel caso specifico, per l’intervenuta cessata materia del contendere, ma con una riflessione condivisibile in punto di diritto.

Su punto si afferma infatti che “ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della controversia ad esso relativa nell’ambito applicativo del condono, rilevano l’effettiva funzione dell’atto (e non la sua qualificazione formale) nonché gli effettivi termini della controversia per come si delineano in rapporto dall’impugnazione del contribuente; con la conseguenza che deve ritenersi ricorrere lite pendente condonabile ogni qual volta che l’atto impugnato porti, per la prima volta, a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata ed il contribuente la contesti sotto qualsiasi profilo di legittimità incidente sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dando così vita ad una controversia effettiva e non meramente apparente (in tal senso, v.: Cass. 22672/14, 1263/14, 209/14, 22158/13, 5879/13, 20731/10, 10588/10, 9140/10, 15548/09)”.

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