Imposta di donazione: vale la regola del registro sui limiti alla riqualificazione degli atti.

by AdminStudio

“L’interpretazione dell’atto, soggetto ad imposta di donazione, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, primo comma, e 60, va svolta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, così che deve tenersi conto degli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non anche della sostanza economica dell’operazione negoziale”.

Il rilevante principio di diritto viene espressamente enunciato dalla Sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 17991 del 2 luglio 2025 (Pres. Stalla, Rel. Paolitto).

La questione riguarda una operazione di riorganizzazione societaria nella quale il Giudice di appello, respingendo le tesi della contribuente, aveva ravvisato che le caratteristiche sintomatiche del negozio gratuito sotteso erano già presenti nell’atto stesso, in quanto la quasi totalità del valore economico dei rami conferiti veniva imputata a riserva sovrapprezzo.”; né poteva ritenersi precluso il ricorso ad elementi extratestuali ai fini della determinazione della base imponibile del tributo (ai sensi dell’art. 53 del DPR 131/86) a fronte di un atto che non recava la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo.

Secondo la Corte, l’atto impositivo in contestazione rinviene la sua base giuridica nella disposizione secondo la quale “Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.” (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 25); e – come, per l’appunto, rilevato dal giudice del gravame – “la parte a titolo gratuito” è stata identificata – in fattispecie di aumento di capitale sociale liberato dietro conferimento di rami di azienda – in difetto della “proporzionalità tra valore economico del conferimento e valore economico della S.D.A.” in quanto “i soci entranti avrebbero dovuto ottenere una maggiore percentuale di partecipazione al capitale sociale.”.

La citata disposizione del TUR (il cui contenuto è stato mutuato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 24 e, ancor prima, dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 42), secondo i Giudici di Legittimità, costituisce applicazione – in relazione al principio di alternatività che esso pone tra imposta di registro ed imposta sulle donazioni – del più generale disposto di cui al precedente art. 21 (già R.D. n. 2369 del 1923, cit., art. 9, e D.P.R. n. 634 del 1972, cit., art. 20) che è volto a disciplinare i criteri di tassazione degli atti “che contengono più disposizioni” (Cass., 16 novembre 2020, n. 25907; Cass., 30 marzo 2016, nn. 6099 e 6100); e si è rimarcato, altresì, che – in relazione alle disposizioni poste in tema di imposta di donazione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 55, comma 1, e 60) – l’atto presentato per la registrazione va interpretato secondo quanto prescrive il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (v. Cass., 27 febbraio 2003, n. 2980 cui adde, in motivazione, Cass., 14 maggio 2024, n. 13294).

Va poi detto che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, dispone che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente…”; e, come di recente lo stesso Giudice delle Leggi ha avuto modo di rimarcare – nel rilevare la legittimità costituzionale della novellazione di detta disposizione che correla (ora) l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto agli “elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” – detta disposizione “nel confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di “imposta d’atto” storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta.”. Si è, quindi, rilevato che la disposizione di cui all’art. 20, cit., è stata (così) ricondotta “all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico)” (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158).

3Sotto un primo profilo, pertanto, – venendo in considerazione una delibera di aumento di capitale sociale, per quote predeterminate nel loro importo e con riserva di soprapprezzo – l’atto impositivo – nell’identificare la sua causa petendi in un (supposto) arricchimento correlato, in quanto tale, alla sproporzione tra quote di partecipazione al capitale sociale riservate ai sottoscrittori e valore economico dei conferimenti (di azienda) – ha finito per derogare agli effetti giuridici propri dell’atto registrato, risalendo ad una (sorta) di sostanza economica dell’operazione (la gratuità per sproporzione di reciproche attribuzioni) per di più imputata a soggetto (il socio che non aveva sottoscritto l’aumento di capitale) estraneo agli effetti giuridici prodotti dall’atto. Atto, questo, che corrispondeva, peraltro, a fattispecie tipica delineata dalla disposizione di riferimento, secondo la quale il valore dei conferimenti in natura deve essere “almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo” (art. 2465 cod. civ.).

Sotto un distinto, ed ulteriore, profilo, la parte dell’atto “a titolo gratuito” che è stata attinta corrisponde, come anticipato, a fattispecie tipica (artt. 2431, 2478-bis cod. civ.) connotata dal soprapprezzo versato per il conseguimento di quote di partecipazione al capitale sociale. Il soprapprezzo in questione – che corrisponde al di più che viene versato (nella fattispecie in sede di aumento del capitale sociale) rispetto al valore nominale delle conseguite quote di partecipazione al capitale sociale – per come accertato dallo stesso giudice del gravame è stato ascritto alla (prescritta) riserva che costituisce voce (AII) del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.) e che, come rilevato dalla Corte, contribuisce all’incremento del patrimonio della società (Cass., 29 dicembre 2024, n. 34872; Cass., 13 luglio 2001, n. 9523; v., altresì, Cass., 18 ottobre 2021, n. 28563).

Ma è vero che la riserva di soprapprezzo costituisce strumento di finanziamento della società quale “ulteriore versamento di capitale effettuato dall’azionista/acquirente…. rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione”, così che va ricondotta alla tassazione di registro, in misura fissa, prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. a), della tariffa allegata, parte prima (Cass., 29 dicembre 2024, n. 34872, cit.).

Dunque per la Corte, la ripresa a tassazione eccede gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, effetti che vengono imputati al socio (di maggioranza) in ragione della sola costituzione di una riserva di soprapprezzo – dunque sulla sola base della registrazione della delibera di aumento del capitale sociale, – riserva che, come detto, era destinata ad incrementare il patrimonio della società conferitaria.

La sentenza impugnata viene pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481