Con Ordinanza n. 30006 del 26 ottobre 2021 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Napolitano) ha sancito il principio di diritto secondo cui per gli immobili posseduti all’estero (quand’anche locati) da cittadino residente in Italia la base imponibile della dichiarazione italiana deve quantificarsi: a) in quella determinata nella dichiarazione presentata nell’altro Stato quando il reddito proveniente dagli immobili stessi è soggetto a imposizione nello Stato Estero b) ai sensi dell’art. 70, comma secondo, secondo periodo, del TUIR quando lo Stato estero non assoggetti a imposizione i redditi provenienti dagli immobili.
Nei fatti un contribuente fu destinatario della notifica di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto il disconoscimento di credito d’imposta per l’importo di euro 10.723,00, con riferimento all’indicazione, resa con dichiarazione integrativa al Modello Unico per l’anno d’imposta 2008, di redditi da beni immobili situati in Germania per euro 41.027,00. Il contribuente, avendo appreso che il reddito proveniente dagli immobili ubicati in Germania era in realtà pari a zero in forza di detrazioni riconosciutegli dallo Stato estero, impugnò la succitata cartella di pagamento dinanzi alla CTP di Belluno. La CTP di Belluno rigettò il ricorso del contribuente. Quest’ultimo impugnò la sentenza di primo grado a lui sfavorevole dinanzi alla CTR del Veneto, che, in riforma della decisione impugnata dichiarò «non dovute imposte e sanzioni conseguenti alla dichiarazione integrativa». Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 70, secondo comma del TUIR.
La Corte ha ricordato come ai sensi dell’art. 70, comma secondo, del TUIR i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono. alla formazione del reddito complessivo: a) nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta (primo periodo) ovvero b) per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, quando non soggetti ad imposte nello stato estero.
Accolto il ricorso la Corte dato che gli immobili posseduti in Germania dal ricorrente fossero soggetti a tassazione nello Stato estero (a nulla rilevando che il reddito proveniente dai suddetti immobili fosse pari a zero date le detrazioni riconosciute) ha dunque riconosciuto la corretta interpretazione operata dalla CTR Veneto.
