“Imbullonati” esclusi dalla rendita catastale: la Cassazione conferma l’orientamento.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 31577 del 3 dicembre 2025 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Socci, Rel. Balsamo) torna sulla questione degli “imbullonati” accogliendo le doglianze del contribuente rispetto all’attribuzione di rendita alle torri eoliche.

Nello specifico motivo il ricorrente eccepiva l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22 della L. n. 208/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la CTR non ha condotto un reale accertamento circa la natura impiantistica della torre ma si è limitata ad aderire e riproporre l’indirizzo espresso dalla Circolare 2/E/2016 (addotta dall’Ufficio a sostegno dell’appello proposto), contravvenendo ai principi affermati dalla Suprema Corte sullo specifico tema oggetto del giudizio. Ovvero, per effetto della c.d. norma imbullonati, a decorrere dal 1 gennaio 2016, devono ritenersi escluse dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche – categoria a cui codesta Suprema Corte ha già espressamente ricondotto la torre – prive di una residua utilità produttiva/reddituale debbano essere oggetto di scorporo.

Il Legislatore ha – dapprima – delineato la nozione di “bene immobile o parte integrante di esso, che ne accresce l’utilità ed il valore” (riconducendovi il suolo, le costruzioni e gli altri elementi ad essi strutturalmente connessi); a partire da questo “bene immobile complesso” ha, quindi, disposto l’esclusione dalla stima diretta di tutte le componenti funzionali allo specifico processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal grado di solidità o di fissità di tali elementi. Nel nuovo regime risulta, dunque, invertito il procedimento logico di selezione degli elementi legittimamente valorizzabili ai fini della stima diretta: non viene più utilizzato un parametro di tipo accrescitivo (per cui rientra nella rendita ciò che accresce la redditività del cespite), ma un criterio per esclusione (per cui non si tiene conto, ai fini della stima diretta, di tutte le entità prima incluse ma funzionali ad una specifica produzione, senza che assuma rilevanza la natura fisica del bene in sé) 7.La censura in esame è fondata.

È ormai orientamento consolidato della Corte, infatti, che, ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6°-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6°-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; C Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235). Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Si è affermato, poi, che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito.

Nel caso specifico, affermano i Giudici di Legittimità, il Collegio d’appello non ha esaminato la circostanza che la torre di sostegno – che costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico – non è dotata in alcun modo di autonomia funzionale, né di alcuna possibilità di utilizzo in processi produttivi differenti, limitandosi ad interpretare la normativa n. 208/2015 nel senso che essa escluderebbe gli impianti ma non le costruzioni, trascurando di considerare che ciò che rileva ai fini della irrilevanza catastale è la natura strumentale e funzionale al processo produttivo, per cui la torre avulsa all’impianto generatore non è suscettibile di alcuna utilizzazione con le conseguenze che il suo valore va espunto dal calcolo della rendita.

Va, pertanto, ritenuto che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.), con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella. La vocazione “strutturale” e la “strumentalità” sostenitiva della torre non sono, dunque, indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica (Cass. n7399/2025).

Va ancora osservato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” – rientrino nella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità (così Cass. n. 12482/2023 cit.; nello stesso senso, Cass. 10224/2023 e Cass. n. 9998/2023; nonché Cass. nn. 9764/2023, 9745/2023, 9732/2023, 9721/2023, 9688/2023, 7476/2023; ed ancora Cass. nn. 19763/2022, 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3919/2022, 6687/2022, 6719/2022, 6830/2022, 3108/2022, 2381/2022, 380/2022, 25784/2021, 27787/2021, 25789/2021, 25790/2021, 2114/2021, 7343/2021, 6658/2021, 6569/2021, 6568/2021, 6567/2021, 6566/2021, 6290/2021, 6289/2021, 5692/2021, 5691/2021, 5690/2021, 5689/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021, 2114/2021, 20726/2020, 20727/2020, 20728/2020, 21286/2020, 21287/2020, 21288/2020, 21460/2020, 21461/2020, 21462/2020).

 

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