Illegittimo l’accertamento fondato sulla percentuale di ricarico determinata per media semplice.

by Luca Mariotti

Con riguardo all’accertamento delle imposte dirette a norma degli artt. 39 primo comma, e 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è ormai assodato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrano circostanze gravi, precise e concordanti.

Su questa impostazione di fondo la Sentenza 4 novembre 2015 n. 22464 della Corte di Cassazione basa la conclusione per cui non sia da considerare legittima la presunzione di maggiori ricavi, rispetto a quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento. Inoltre non è parimenti legittimo il ricorso al sistema della media semplice “anziché a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio” (cfr. anche Cass. n. 13319 del 2011, n. 4312 del 2015).

Secondo la Corte nel caso specifico il giudice d’appello ha compiuto un’articolata disamina della percentuale di ricarico applicata, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, ed ha concluso nel senso che per un verso non era dato riscontrare il presupposto legittimante il ricorso all’accertamento induttivo, e che per altro verso, che la pretesa dell’ufficio si era rivelata del tutto sfornita di prova.

Ciò comporta che “in presenza di scritture contabili corrette e quindi non contestate dall’ufficio, il solo rilievo che il contribuente abbia applicato una percentuale di ricarico diversa dal settore di appartenenza non è sufficiente a legittimare una presunzione di maggior reddito, come nel caso di specie”.

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